Art. 1
In vigore dal 7 giu 2007
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
1)
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
In deroga all', l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell'allegato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:
a)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che tale finanziamento, consulenza, assistenza o formazione mira unicamente a sostenere la missione AMISOM di cui al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007) oppure ad essere da essa utilizzato;
b)
la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e
ii)
lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007) e dell'intenzione della sua autorità competente di concedere un'autorizzazione, e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 6 bis
La Commissione modifica l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»;
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 7 bis
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web che figurano nell'allegato o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.»;
4)
il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:631:oj#art-1