Art. 3
Comunicazione delle catture da parte delle navi comunitarie e norvegesi
In vigore dal 5 giu 2007
Comunicazione delle catture da parte delle navi comunitarie e norvegesi
1. Ogni tre giorni a decorrere dalla prima entrata nella zona norvegese, i pescherecci comunitari dediti alla cattura del cicerello o recanti a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm trasmettono una dichiarazione di cattura alla direzione della Pesca della Norvegia.
2. Oltre alle notifiche delle catture in entrata e delle catture in uscita trasmesse in conformità dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 41/2007, i pescherecci norvegesi dediti alla cattura del cicerello o recanti a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm inviano alla Commissione una dichiarazione di cattura ogni tre giorni a decorrere dalla prima entrata nelle acque comunitarie.
Storico versioni
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