Art. 1
In vigore dal 5 giu 2007
Il regolamento (CE) n. 423/2007 è modificato come segue:
a)
all’, il testo esistente è numerato come paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo 2 seguente:
«2. Nell’allegato I non figurano i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1).
(*1)
GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.»;"
b)
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato I, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;
c)
fornire investimenti a imprese presenti in Iran che producono i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nell’allegato I;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nell’allegato I, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;
e)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).
I divieti di cui al presente paragrafo non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e degli Stati membri in Iran.»;
c)
all’articolo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;»
d)
all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, entità o gruppo di cui all’articolo 7 è stato designato dal Comitato per le sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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