Art. 1
In vigore dal 1 giu 2007
La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è stabilita nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:607:oj#art-1