Art. 1
In vigore dal 1 giu 2007
Le cauzioni depositate per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a)
i titoli indichino come paese di destinazione, di origine o di provenienza la Bulgaria o la Romania;
b)
la validità dei titoli non sia scaduta prima del 1o gennaio 2007;
c)
al 1o gennaio 2007 i titoli siano stati utilizzati solo parzialmente o non siano stati utilizzati affatto.
Storico versioni
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