Art. 6

Condizioni di ammasso

In vigore dal 30 mag 2007
Condizioni di ammasso 1.   Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell’aiuto. 2.   Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell’organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all’ammasso privato, i seguenti elementi: a) la proprietà al momento dell’entrata all’ammasso; b) l’origine e la data di fabbricazione dei formaggi; c) la data di entrata all’ammasso; d) la presenza in magazzino e l’indirizzo del magazzino; e) la data di svincolo dall’ammasso. 3.   Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue: a) l’identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all’ammasso privato; b) le date di entrata e di uscita dall’ammasso; c) il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata; d) l’ubicazione dei prodotti nel deposito. 4.   I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.
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Condizioni di ammasso (Art. 6 Regolamento (UE) 2007/587) — Testo vigente | Portale Normativo