Art. 1
In vigore dal 29 mag 2007
Il regolamento (CE) n. 1839/95 è modificato come segue.
1)
All’, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il 1o gennaio di ogni anno è aperto, per l’immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l’importazione di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell’ambito di detto contingente sono effettuate su base annua alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2 bis. In deroga al paragrafo 2, per il 2007 è aperto dal 1o luglio 2007 al 31 dicembre 2007, per l’immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l’importazione di un quantitativo massimo di 250 000 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell’ambito di detto contingente sono effettuate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.»
2)
L’ è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il codice NC «2308 90 30 » è sostituito dal codice «ex 2308 00 40 »;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La Commissione contabilizza:
a)
per i contingenti di cui all’, paragrafi 1 e 2:
i)
i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00 ) e di sorgo (codice NC 1007 00 90 ) importati in Spagna e i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00 ) importati in Portogallo nel corso di ogni anno civile e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo;
ii)
i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, importati in Spagna nel corso di ogni anno civile;
b)
per il contingente di cui all’, paragrafo 2 bis, i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00 ) importati in Portogallo nel corso del secondo semestre 2007 e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio 2008.
I quantitativi contabilizzati per i mesi successivi all’anno civile di riferimento, in conformità del primo comma, lettera a), punto i), e del primo comma, lettera b), non possono essere contabilizzati per l’anno civile successivo.
3. Ai fini della contabilizzazione di cui al paragrafo 2, non si tiene conto delle importazioni di granturco in Spagna ed in Portogallo effettuate in applicazione degli atti elencati di seguito:
a)
regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (*1);
b)
decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (*2);
c)
decisione 2006/580/CE del Consiglio (*3);
d)
regolamento (CE) n. 969/2006 del Consiglio (*4).
(*1)
GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1."
(*2)
GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1."
(*3)
GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1."
(*4)
GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.»
"
3)
È inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Entro il 15 di ogni mese le autorità competenti della Spagna e del Portogallo comunicano alla Commissione, per via elettronica, utilizzando il modello riportato nell’allegato III, i quantitativi di prodotti di cui all’, paragrafo 2, importati nel corso del secondo mese precedente.»
4)
Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:583:oj#art-1