Art. 1

In vigore dal 24 mag 2007
Il regolamento (CE) n. 996/97 è modificato come segue. 1) L’ è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un contingente tariffario d’importazione comunitario di pezzi detti “hampes” della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 è aperto ogni anno per un volume annuale di 1 500 tonnellate per periodi dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo, di seguito il “periodo contingentale”. Il contingente reca il numero d’ordine 09.4020.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*1) e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*2). Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per il regime di importazione di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006. (*1)   GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1." (*2)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.» " 2) L’ è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è soppresso; b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nella casella 8 è indicato il paese d’origine e, per l’importazione dei quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”;» c) il paragrafo 3 è soppresso. 3) All’articolo 5, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso. 4) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Per poter fruire del regime di importazione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), la domanda di titolo presentata dal richiedente può vertere su 80 tonnellate al massimo.» 5) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La domanda di titolo di cui all’articolo 7 può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni del periodo contingentale. 2.   Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine. 3.   I titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al paragrafo 2.» 6) L’articolo 9 è soppresso.
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