Art. 1

In vigore dal 24 mag 2007
Il regolamento (CE) n. 297/2003 è modificato come segue: 1) all’, il paragrafo 2 è soppresso; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Il regolamento (CE) n. 1445/95, il regolamento (CE) n. 1291/2000 e il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*1) sono d’applicazione, salvo disposizione contraria del presente regolamento. (*1)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;" 3) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I titoli di importazione fanno sorgere un obbligo di importazione dal paese specificato. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione “sì”.»; 4) all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’originale del certificato di autenticità e una copia di esso debitamente certificata sono presentati all’autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito “l’autorità competente”) unitamente alla prima domanda di titolo d’importazione corrispondente al certificato di autenticità.».
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