Art. 1

Tassa sulla produzione

In vigore dal 22 mag 2007
Il regolamento (CE) n. 952/2006 è modificato come segue. 1) All’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote oppure, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione (*1). (*1)   GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11.» " 2) L’articolo 13 è modificato come segue: a) il comma seguente è aggiunto alla fine del paragrafo 1: «La distinzione tra zucchero di quota e zucchero fuori quota non si applica alle raffinerie.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasformatori i cui acquisti di zucchero non superano le 2 000 tonnellate annue.» 3) All’articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 20 ottobre 2006, il 20 gennaio 2007, il 20 aprile 2007, il 20 luglio 2007, il 20 ottobre 2007, il 20 gennaio 2008 e il 20 aprile 2008, le imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione i prezzi fissati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei tre mesi precedenti.» 4) Il titolo del capo V è sostituito dal seguente: «CAPO V QUOTE E TASSA SULLA PRODUZIONE» 5) All’articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine per il pagamento del prelievo unico di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della fissazione del termine stesso. Gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di zucchero interessate l’importo del prelievo a loro carico almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al primo comma e al più tardi il 31 gennaio 2008.» 6) All’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine di cui al paragrafo 2 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della fissazione del termine stesso. Gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di isoglucosio interessate l’importo del prelievo a loro carico almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2 e al più tardi il 30 novembre della campagna a partire dalla quale è attribuita la quota aggiuntiva di isoglucosio.» 7) È inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Tassa sulla produzione Entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008, gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di zucchero e di isoglucosio accreditate l’importo della tassa sulla produzione dovuto per la campagna in corso.» 8) All’articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Anteriormente al giorno 20 di ogni mese, le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie accreditate comunicano all’autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione il totale dei quantitativi di zucchero o di sciroppi, espressi in zucchero bianco, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d):».
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