Art. 1
Tassa sulla produzione
In vigore dal 22 mag 2007
Il regolamento (CE) n. 952/2006 è modificato come segue.
1)
All’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote oppure, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla somma dei rispettivi limiti fissati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11.»
"
2)
L’articolo 13 è modificato come segue:
a)
il comma seguente è aggiunto alla fine del paragrafo 1:
«La distinzione tra zucchero di quota e zucchero fuori quota non si applica alle raffinerie.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai trasformatori i cui acquisti di zucchero non superano le 2 000 tonnellate annue.»
3)
All’articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 20 ottobre 2006, il 20 gennaio 2007, il 20 aprile 2007, il 20 luglio 2007, il 20 ottobre 2007, il 20 gennaio 2008 e il 20 aprile 2008, le imprese accreditate a norma degli articoli 7 e 8 del presente regolamento e i trasformatori accreditati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione i prezzi fissati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento nel corso dei tre mesi precedenti.»
4)
Il titolo del capo V è sostituito dal seguente:
«CAPO V
QUOTE E TASSA SULLA PRODUZIONE»
5)
All’articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine per il pagamento del prelievo unico di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della fissazione del termine stesso.
Gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di zucchero interessate l’importo del prelievo a loro carico almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al primo comma e al più tardi il 31 gennaio 2008.»
6)
All’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il termine di cui al paragrafo 2 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della fissazione del termine stesso.
Gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di isoglucosio interessate l’importo del prelievo a loro carico almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2 e al più tardi il 30 novembre della campagna a partire dalla quale è attribuita la quota aggiuntiva di isoglucosio.»
7)
È inserito il seguente articolo 20 bis:
«Articolo 20 bis
Tassa sulla produzione
Entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2007/2008, gli Stati membri comunicano alle imprese produttrici di zucchero e di isoglucosio accreditate l’importo della tassa sulla produzione dovuto per la campagna in corso.»
8)
All’articolo 21, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Anteriormente al giorno 20 di ogni mese, le imprese produttrici di zucchero e le raffinerie accreditate comunicano all’autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione o la raffinazione il totale dei quantitativi di zucchero o di sciroppi, espressi in zucchero bianco, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d):».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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