Art. 1
In vigore dal 16 mag 2007
1. Le domande di titoli di importazione di riso di cui ai contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4187, 09.4188 e 09.4189 contemplati dal regolamento (CE) n. 2021/2006, presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2007, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4187, 09.4188, 09.4189 e 09.4190, contemplati dal regolamento (CE) n. 2021/2006, per il sottoperiodo contingentale successivo, sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
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