Art. 2
In vigore dal 14 mag 2007
Nell’allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 la prima frase della lettera a) delle note in calce 4 e 14 è sostituita dal testo seguente:
«l’importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.»
Storico versioni
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