Art. 1
In vigore dal 10 mag 2007
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 2 all'8 maggio 2007 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 20,42 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 35,14 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 30,30 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.
2. Fino al 9 maggio 2007, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dall'11 maggio 2007, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 1o luglio 2007.
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