Art. 2
In vigore dal 8 mag 2007
Le merci che al 16 maggio 2007 sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali una prova d'origine dell'Albania o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia stata debitamente rilasciata prima di tale data conformemente al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (3), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 2007/2000 fino al 16 settembre 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:530:oj#art-2