Art. 2

In vigore dal 8 mag 2007
Le merci che al 16 maggio 2007 sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali una prova d'origine dell'Albania o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia stata debitamente rilasciata prima di tale data conformemente al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (3), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 2007/2000 fino al 16 settembre 2007.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/530 — Testo vigente | Portale Normativo