Art. 1
Oggetto
In vigore dal 7 mag 2007
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola che vive nella Manica occidentale (di seguito «sogliola della Manica occidentale»).
2. Ai fini del presente regolamento, per «Manica occidentale» si intende la zona marittima definita come divisioni VIIe dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM).
Storico versioni
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