Art. 1

In vigore dal 30 apr 2007
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue. 1) All’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, qualora il titolo sia rilasciato nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al capo I e al capo III, sezione 2, del titolo 2, esso è valido per tutti i codici NC che rientrano nell’ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che il dazio all’importazione applicato sia identico.» 2) All’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso. 3) L’articolo 5 è modificato come segue: a) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (*1); (*1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.»;" b) è aggiunta la seguente lettera i): «i) contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo tra la Comunità e l’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio (*2). (*2)   GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.» " 4) All’articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, per i contingenti di cui all’articolo 5, lettere c), d), e), f), h) e i), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo.» 5) All’articolo 19, è aggiunta la seguente lettera h): «h) protocollo n. 3 dell’accordo con l’Islanda.» 6) L’articolo 20 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 0406 originari della Svizzera la cauzione ammonta a 1 euro per 100 kg netti di prodotto.» 7) L’allegato I è modificato come segue: a) la parte F è sostituita dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; b) il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come parte I. 8) L’allegato II.D è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.
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