Art. 1

In vigore dal 27 apr 2007
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue: 1) All’articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) 2074/2005: a) i prodotti di cui a tale allegato, per i quali sia stato rilasciato un certificato conforme alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1o gennaio 2006, nei casi in cui sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi, debitamente compilato e firmato prima del 1o maggio 2007, possono essere importati nella Comunità fino al 30 giugno 2007; b) l’olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2007, può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.» 2) All’articolo 17 paragrafo 2, la lettera b) è sostituita da quanto segue: «b) L’autorità competente dello Stato membro importatore garantirà che questi prodotti importati siano commercializzati solo sul proprio mercato interno o su mercati interni che consentano importazioni identiche e» 3) All’articolo 17, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c) con il seguente testo: «c) L’autorità competente del paese terzo o del territorio adotta provvedimenti atti a garantire che a partire dal 31 ottobre 2007 questi prodotti importati siano accompagnati dai modelli di certificati sanitari di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005. Questi prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato debitamente completato e firmato in base alle norme nazionali applicabili prima del 31 ottobre 2007 possono comunque essere importati nella Comunità fino al 31 dicembre 2007.»
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