Art. 1

In vigore dal 25 apr 2007
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 417/2002 è sostituito dal seguente: «3.   Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo. Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata ad accedere a o uscire da porti o terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro o a gettare l’ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.»
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