Art. 1
In vigore dal 25 apr 2007
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 417/2002 è sostituito dal seguente:
«3. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.
Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata ad accedere a o uscire da porti o terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro o a gettare l’ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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