Art. 1
Atti normativi relativi all'esecuzione del bilancio
In vigore dal 23 apr 2007
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 è modificato come segue.
1)
Gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Atti normativi relativi all'esecuzione del bilancio
( del regolamento finanziario)
La Commissione aggiorna ogni anno, nel progetto preliminare di bilancio, le informazioni relative agli atti di cui all' del regolamento finanziario.
Ogni proposta o modifica di proposta presentata all'autorità legislativa indica con chiarezza le disposizioni comportanti deroghe al regolamento finanziario o al presente regolamento, precisando nella relazione i motivi specifici che giustificano tali deroghe.
Campo di applicazione dei prefinanziamenti
(articolo 5 bis del regolamento finanziario)
1. Nei casi di gestione centralizzata diretta comprendente più partecipanti, di gestione centralizzata indiretta e di gestione decentrata ai sensi dell'articolo 53 del regolamento finanziario, le norme di cui all'articolo 5 bis del regolamento finanziario si applicano unicamente al soggetto che riceve il prefinanziamento direttamente dalla Commissione.
2. L'importo del prefinanziamento si considera ingente, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, se è superiore a 50 000 EUR.
Tuttavia, per le azioni esterne l'importo del prefinanziamento si considera ingente se è superiore a 250 000 EUR. Per gli aiuti erogati in situazioni di crisi e per le operazioni di aiuto umanitario, l'importo del prefinanziamento si considera ingente se per ogni convenzione è superiore a 750 000 EUR alla fine di ciascun esercizio finanziario e se riguarda progetti di durata superiore a 12 mesi.
Articolo 4
Recupero degli interessi prodotti dai prefinanziamenti
(articolo 5 bis del regolamento finanziario)
1. Per ogni periodo formante oggetto di relazione, successivo all'attuazione della decisione o convenzione, l'ordinatore competente procede al recupero degli interessi prodotti dai pagamenti effettuati a titolo di prefinanziamento il cui importo sia superiore, per ogni singola convenzione, a 750 000 EUR alla fine di ciascun esercizio finanziario.
2. L'ordinatore competente può procedere almeno una volta all'anno al recupero degli interessi prodotti da pagamenti effettuati a titolo di prefinanziamento d'importo inferiore alla cifra indicata al paragrafo 1, tenendo conto dei rischi correlati con il tipo di gestione e con la natura delle azioni finanziate.
3. L'ordinatore competente procede al recupero degli interessi prodotti dai pagamenti effettuati a titolo di prefinanziamento che eccedono il saldo degli importi dovuti ai sensi all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario.»
2)
È inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Contabilità degli interessi prodotti dai prefinanziamenti
(articolo 5 bis del regolamento finanziario)
1. Nelle decisioni di sovvenzione o nelle convenzioni di sovvenzione concluse con beneficiari e intermediari, gli ordinatori provvedono affinché il prefinanziamento sia versato su conti o sottoconti bancari che consentano d'individuare gli importi dei versamenti e i relativi interessi. Ove ciò non sia possibile, i metodi contabili dei beneficiari o intermediari devono consentire d'individuare gli importi versati dalla Comunità e gli interessi o altri utili da essi prodotti.
2. Nei casi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, prima della fine di ciascun esercizio finanziario l'ordinatore competente stima l'importo degli interessi o utili equivalenti prodotti da tali fondi e determina un accantonamento per tale importo. L'accantonamento viene iscritto nella contabilità e viene liquidato mediante l'effettivo recupero, dopo l'attuazione della decisione o convenzione.
Quando il prefinanziamento è imputato a una stessa linea di bilancio, in esecuzione del medesimo atto di base, e a beneficiari partecipanti alla medesima procedura di concessione, l'ordinatore può procedere a un'unica stima degli importi dovuti dai vari debitori.
3. Gli e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non incidono sull'iscrizione dei prefinanziamenti nella sezione «attività» nei rendiconti finanziari, ai sensi delle norme contabili di cui all'articolo 133 del regolamento finanziario.»
3)
All'articolo 5, lettera c), i termini «all'articolo 157 e all'articolo 181, paragrafo 5, del regolamento finanziario» sono sostituiti da «all'articolo 157 e all'articolo 160 bis del regolamento finanziario».
4)
All'articolo 7, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1bis. Per evitare che le operazioni di conversione delle monete abbiano effetti di rilievo sull'entità del cofinanziamento comunitario o incidano negativamente sul bilancio comunitario, le disposizioni specifiche per la conversione di cui al paragrafo 1 prevedono, all'occorrenza, che la conversione tra l'euro e le altre monete si effettui a un tasso determinato in base alla media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.»
5)
L'articolo 10 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
nel primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
nello stato delle spese, i commenti contenuti nel bilancio, compresi i commenti generali, indicano quali linee possono accogliere gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.»;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con l'abbreviazione «p.m.» e le entrate stimate sono indicate per informazione nei commenti.»;
b)
al paragrafo 2, prima frase, i termini «all'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario» sono sostituiti da «all'articolo 160, paragrafo 1 bis, e all'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario».
6)
È inserito il seguente articolo 13 bis:
«Articolo 13 bis
Oneri correlati all'accettazione di liberalità a favore delle Comunità
(articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
Ai fini dell'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione stima e indica con precisione gli oneri finanziari, compresi i costi conseguenziali, correlati all'accettazione di liberalità a favore delle Comunità.»
7)
L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Ordine di pagamento al netto
(articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario)
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario, si possono effettuare le seguenti detrazioni da richieste di pagamento, fatture o rendiconti, riguardo ai quali si emette l'ordine di pagamento al netto:
a)
sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari di sovvenzioni;
b)
sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e richieste di pagamento;
c)
interessi prodotti dagli importi di prefinanziamento, ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento finanziario.»
8)
L'articolo 16 è soppresso.
9)
L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Calcolo delle percentuali degli storni effettuati dalle istituzioni, a esclusione della Commissione
(articolo 22 del regolamento finanziario)
1. Le percentuali di cui all'articolo 22 del regolamento finanziario sono calcolate al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.
2. L'importo da considerare è la somma degli storni da effettuare sulla linea dalla quale si procede agli storni stessi, previa la correzione per storni effettuati in precedenza.
Non si prende in considerazione l'importo degli storni che può effettuare autonomamente l'istituzione interessata, senza una decisione dell'autorità di bilancio.»
10)
È inserito il seguente articolo 17 bis:
«Articolo 17 bis
Calcolo delle percentuali degli storni effettuati dalla Commissione
(articolo 23 del regolamento finanziario)
1. Le percentuali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario sono calcolate al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.
2. L'importo da considerare è la somma degli storni da realizzare sulla linea dalla quale o verso la quale si effettuano gli storni stessi, previa la correzione per storni effettuati in precedenza.
Non si prende in considerazione l'importo degli storni che può effettuare autonomamente la Commissione, senza una decisione dell'autorità di bilancio.»
11)
All'articolo 20, prima frase, i termini «articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario» sono sostituiti da «articolo 26 del regolamento finanziario».
12)
All'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è soppresso.
13)
È inserito il seguente articolo 22 bis:
«Articolo 22 bis
Controllo interno efficace ed efficiente
(articolo 28 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario)
1. Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include in particolare quanto segue:
a)
separazione dei compiti;
b)
gestione dei rischi e strategia di controllo adeguate, compresa la previsione di controlli presso i beneficiari;
c)
prevenzione dei conflitti d'interesse;
d)
adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;
e)
procedure per la vigilanza sul rendimento su eventuali inadeguatezze e lacune dei controlli;
f)
verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo.
2. Un controllo interno efficiente si basa sui seguenti elementi:
a)
attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;
b)
accessibilità dei risultati del controllo per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo;
c)
applicazione tempestiva di misure correttive, incluse eventuali sanzioni dissuasive;
d)
disposizioni giuridiche chiare e inequivocabili a fondamento degli interventi;
e)
eliminazione di controlli multipli;
f)
miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.»
14)
L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Pubblicazione provvisoria del bilancio
(articolo 29 del regolamento finanziario)
Non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall'adozione definitiva del bilancio, i dati definitivi particolareggiati del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue, per iniziativa della Commissione, nel sito Internet delle istituzioni, in attesa della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»
15)
All'articolo 25, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
per ciascuna categoria di personale, un organigramma dei posti di bilancio e del personale in servizio all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto preliminare di bilancio, che indichi la ripartizione per grado e per unità amministrativa;».
16)
L'articolo 31 è soppresso.
17)
L'articolo 32 è modificato come segue:
a)
nel titolo, i termini «articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b)» sono sostituiti da «articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b)»;
b)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
i termini «articolo 49, paragrafo 2, lettera a)» sono sostituiti da «articolo 49, paragrafo 6, lettera a)»;
ii)
i termini «32 milioni di EUR» sono sostituiti da «40 milioni di EUR»;
c)
il paragrafo 2 è modificato come segue:
i)
i termini «articolo 49, paragrafo 2, lettera b)» sono sostituiti da «articolo 49, paragrafo 6, lettera b)»;
ii)
i termini «30 milioni di EUR» sono sostituiti da «50 milioni di EUR»;
iii)
i termini «75 milioni di EUR» sono sostituiti da «100 milioni di EUR».
18)
È inserito il seguente articolo 32 bis:
«Articolo 32 bis
Misure preparatorie nel settore della politica estera e di sicurezza comune
[articolo 49, paragrafo 6, lettera c), del regolamento finanziario]
Le misure di finanziamento approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni UE di gestione delle crisi nell'ambito del titolo V del trattato sull'Unione europea comprendono i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni europee (inclusi l'assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno, la diaria).»
19)
All'articolo 33, nel titolo, i termini «articolo 49, paragrafo 2, lettera c)» sono sostituiti da «articolo 49, paragrafo 6, lettera d)».
20)
All'articolo 34 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Si presume che vi sia conflitto di interessi se il richiedente, candidato od offerente è un dipendente cui si applica lo Statuto, a meno che la partecipazione alla procedura non sia stata previamente autorizzata dal suo superiore.»
21)
L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Controlli che la Commissione deve effettuare
[articolo 53 quinquies, articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e articolo 56 del regolamento finanziario]
1. Le decisioni mediante le quali si affidano funzioni di esecuzione ai soggetti di cui all'articolo 56 del regolamento finanziario comprendono disposizioni atte ad assicurare la trasparenza delle operazioni eseguite.
La Commissione riesamina tali disposizioni, se necessario, quando intervengono modifiche sostanziali nelle procedure o nei sistemi applicati da tali soggetti, al fine di assicurare che continuino a essere rispettate le condizioni stabilite all'articolo 56.
2. I soggetti interessati trasmettono alla Commissione, entro il termine prestabilito, ogni informazione da essa richiesta e le segnalano senza indugio ogni modifica sostanziale delle procedure o dei sistemi da essi applicati.
Se è opportuno, la Commissione include questi obblighi nelle decisioni di cui al paragrafo 1 o nelle convenzioni che conclude con tali soggetti.
3. La Commissione può riconoscere che le procedure per l'aggiudicazione degli appalti seguite dagli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dai beneficiari di cui all'articolo 166, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario siano equivalenti a quelle da essa seguite, tenuto debito conto delle norme riconosciute a livello internazionale.
4. Quando la Commissione esegue il bilancio in gestione congiunta, si applicano gli accordi di verifica conclusi con le organizzazioni internazionali interessate.
5. La revisione contabile esterna indipendente di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario deve essere effettuata almeno da un servizio di revisione funzionalmente indipendente dal soggetto cui la Commissione affida funzioni di esecuzione e deve assolvere il suo incarico nel rispetto delle norme di revisione contabile riconosciute a livello internazionale.»
22)
È inserito il seguente articolo 35 bis:
«Articolo 35 bis
Misure intese a promuovere le migliori prassi
(articolo 53 ter del regolamento finanziario)
La Commissione compila un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e revisione contabile a norma delle regolamentazioni settoriali. Al fine di promuovere le migliori prassi per gli interventi dei Fondi strutturali e del Fondo europeo per la pesca, la Commissione mette a disposizione dei responsabili delle attività di gestione e di controllo, a titolo informativo, una guida metodologica che illustri la strategia e l'impostazione da essa adottata per i controlli, e comprenda questionari nonché esempi delle migliori prassi individuate.»
23)
All'articolo 36, i termini «articolo 53» sono sostituiti da «articolo 53 bis».
24)
All'articolo 37, il paragrafo 2 è soppresso.
25)
L'articolo 38 è sostituito dal seguente:
«Articolo 38
Delega di poteri a organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato aventi attribuzioni di servizio pubblico e relative condizioni
[articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario]
1. La Commissione può delegare compiti comportanti l'esercizio di pubblici poteri a:
a)
organismi internazionali del settore pubblico;
b)
organismi nazionali del settore pubblico o entità di diritto privato aventi attribuzioni di servizio pubblico a norma dell'ordinamento giuridico di uno degli Stati membri, di uno dei paesi del SEE o di uno dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o, eventualmente, a norma dell'ordinamento giuridico di un altro paese.
2. La Commissione accerta che gli organismi o entità di cui al paragrafo 1 offrano adeguate garanzie finanziarie, costituite di preferenza da una amministrazione autorità, in particolare per il recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione stessa.
3. Quando intende affidare compiti comportanti l'esercizio di pubblici poteri, e in particolare compiti di esecuzione del bilancio, a un organismo o ad un'entità di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione ne esamina la rispondenza ai principi dell'economia, dell'efficacia e dell'efficienza.»
26)
L'articolo 39 è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 39
Selezione degli organismi nazionali o internazionali del settore pubblicoo delle entità di diritto privato aventi attribuzioni di servizio pubblico
[articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario]
»;
b)
al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La scelta degli organismi o delle entità di cui al paragrafo 1 e degli organismi pubblici internazionali è effettuata con obiettività e trasparenza, nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, così da rispondere alle esigenze di esecuzione stabilite dalla Commissione.»;
c)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In tutti gli altri casi, la Commissione designa tali organismi o entità di concerto con gli Stati membri o paesi interessati.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Quando affida compiti di esecuzione a organismi o entità di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione informa ogni anno l'autorità legislativa dei casi nonché degli organismi e delle entità di cui trattasi, motivando adeguatamente il ricorso a tali soggetti.»
27)
È inserito il seguente articolo 39 bis:
«Articolo 39 bis
Persone incaricate di gestire azioni specifiche a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
[articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario]
Le persone incaricate di gestire azioni specifiche ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario predispongono le strutture e procedure adeguate per assumere la responsabilità dei fondi che gestiranno. Tali persone assumono la veste di consiglieri speciali della Commissione per la politica estera e di sicurezza comune, ai sensi degli del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.»
28)
L'articolo 41 è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 41
Disposizioni particolareggiate per la gestione centralizzata indiretta
[articolo 54, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento finanziario]
»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando affida compiti di esecuzione a organismi, entità o persone di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento finanziario, la Commissione conclude con gli stessi un accordo recante disposizioni particolareggiate per la gestione e il controllo dei fondi e per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli organismi, entità o persone di cui al paragrafo 1 non assumono la veste di ordinatori delegati.»
29)
L'articolo 42 è modificato come segue:
a)
nel titolo, i termini «articolo 53, paragrafo 5» sono sostituiti da «articoli 53 ter e 53 quater»;
b)
al paragrafo 1, i termini «all'articolo 53, paragrafo 5» sono sostituiti da «agli articoli 53 ter e 53 quater».
30)
È inserito il seguente articolo 42 bis:
«Articolo 42 bis
Sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni
(articolo 53 ter, paragrafo 3, del regolamento finanziario)
1. La sintesi è elaborata dall'autorità o dall'organismo designati dallo Stato membro per il settore di spesa interessato, nel rispetto delle norme settoriali.
2. La sintesi relativa alle revisioni contabili:
a)
comprende, per quanto riguarda l'agricoltura, i certificati emessi dagli organismi di certificazione e, per quanto riguarda le misure strutturali e le misure analoghe, i pareri sulla revisione contabile redatti dalle autorità di revisione;
b)
viene presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la revisione contabile delle spese agricole nonché delle misure strutturali e delle misure analoghe.
3. La sintesi relativa alle dichiarazioni:
a)
comprende, per quanto riguarda l'agricoltura, le dichiarazioni di affidabilità emesse dagli organismi pagatori e, per quanto riguarda le misure strutturali e le misure analoghe, le certificazioni effettuate dalle autorità di certificazione;
b)
viene presentata entro il 15 febbraio dell'esercizio finanziario successivo per le spese agricole nonché per le misure strutturali e le misure analoghe.»
31)
L'articolo 43 è sostituito dal seguente:
«Articolo 43
Gestione congiunta
(Articoli 53 quinquies, 108 bis e 165 del regolamento finanziario)
1. La Commissione si assicura che vi siano adeguati sistemi per il controllo e la revisione contabile dell'azione nel suo complesso.
2. Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53 quinquies del regolamento finanziario sono le seguenti:
a)
le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni;
b)
il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR);
c)
la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
Ai fini dell'articolo 53 quinquies del regolamento finanziario, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti sono equiparati a organizzazioni internazionali.
3. Quando il bilancio è eseguito mediante gestione congiunta con organizzazioni internazionali, ai sensi degli articoli 53 quinquies e 165 del regolamento finanziario, le organizzazioni e le azioni da finanziare sono scelte con obiettività e trasparenza.
4. Fatto salvo l'articolo 35 del presente regolamento, gli accordi da concludere con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53 quinquies del regolamento finanziario comprendono in particolare:
a)
la definizione dell'azione, progetto o programma da attuare in gestione congiunta;
b)
le condizioni e le modalità particolareggiate di attuazione, in particolare i principi per l'aggiudicazione di appalti e la concessione di sovvenzioni;
c)
le norme riguardanti la relazione di attuazione da presentare alla Commissione;
d)
disposizioni che impongono all'organizzazione cui sono affidati i compiti di attuazione l'obbligo di escludere dalla partecipazione alla gara d'appalto o dalla procedura di concessione della sovvenzione i candidati o richiedenti che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), e all’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento finanziario;
e)
le condizioni per i versamenti del contributo comunitario e i documenti giustificativi necessari per ottenere tali versamenti;
f)
i casi e modi in cui è posto termine all'attuazione;
g)
disposizioni particolareggiate per il controllo da parte della Commissione;
h)
disposizioni che consentono alla Corte dei conti di accedere a tutte le informazioni necessarie per i suoi lavori, all'occorrenza in loco, nel rispetto delle norme di revisione contabile riconosciute a livello internazionale;
i)
disposizioni riguardanti l'utilizzo degli interessi maturati;
j)
disposizioni atte ad assicurare la visibilità dell'azione, progetto o programma comunitario rispetto alle altre attività dell'organizzazione;
k)
disposizioni sulla pubblicazione dei nomi dei beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio, che prescrivono alle organizzazioni internazionali di pubblicare tali informazioni a norma dell'articolo 169 del presente regolamento.
5. Il progetto o programma si considera elaborato congiuntamente quando la Commissione e l'organismo pubblico internazionale ne valutano congiuntamente la fattibilità e definiscono le disposizioni per la sua attuazione.
6. Nell'attuazione dei progetti in gestione congiunta, le organizzazioni internazionali rispettano almeno le seguenti condizioni:
a)
le procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni devono rispondere ai principi della trasparenza, proporzionalità, sana gestione finanziaria, parità di trattamento e non discriminazione, assenza di conflitti di interesse e rispetto delle norme riconosciute a livello internazionale;
b)
le sovvenzioni non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente;
c)
le sovvenzioni devono implicare il cofinanziamento, salvo che l'articolo 253 disponga altrimenti;
d)
le sovvenzioni non possono avere lo scopo o l'effetto di produrre profitti per il beneficiario.
Tali condizioni sono espressamente stabilite negli accordi conclusi con le organizzazioni internazionali.»
32)
È inserito il seguente articolo 43 bis:
«Articolo 43 bis
Informazione sul trasferimento di dati personali ai fini della revisione contabile
(articolo 48 del regolamento finanziario)
In ogni avviso pubblicato nell'ambito di una procedura di concessione di sovvenzioni o di gara d'appalto svolta in gestione centralizzata diretta, i potenziali beneficiari, candidati od offerenti vengono informati, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), che per salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in materia d'irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito “OLAF”).
(*1)
GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»
"
33)
All'articolo 48, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
l'individuazione e la prevenzione dei rischi di gestione e l'amministrazione efficace degli stessi;».
34)
All'articolo 49 è aggiunto il seguente comma:
«I dati personali contenuti nei documenti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del discarico del bilancio. In ogni caso si applica l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni.»
35)
All'articolo 67, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I pagamenti della cassa degli anticipi possono essere effettuati mediante bonifico, anche con il sistema d'incasso automatico di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario, mediante assegno o mediante altri mezzi di pagamento, secondo le istruzioni impartite dal contabile.»
36)
All'articolo 72, i termini «dallo statuto applicabile ai funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (in prosieguo: “lo statuto”)» sono sostituiti da «dallo statuto».
37)
Gli articoli 74 e 75 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 74
Irregolarità finanziarie
(articolo 60, paragrafo 6, e articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario)
Fatti salvi i poteri dell'OLAF, l'istanza di cui all'articolo 43 bis (di seguito “istanza”) è competente per ogni violazione di una disposizione del regolamento finanziario o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni, derivante da un'azione od omissione dei dipendenti.
Articolo 75
Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie
(articolo 60, paragrafo 6, e articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario)
1. I casi di irregolarità finanziarie di cui all'articolo 74 del presente regolamento sono segnalati all'istanza dall'autorità avente il potere di nomina, perché esprima il suo parere a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario.
Se ritiene che si sia verificata un'irregolarità finanziaria, l'ordinatore delegato può rivolgersi all'istanza. L'istanza elabora il suo parere valutando se vi siano state irregolarità ai sensi dell'articolo 74, la loro gravità e le possibili conseguenze. Se tale analisi mostra che il caso in questione è di competenza dell'OLAF, l'istanza trasmette senza indugio la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa immediatamente l'OLAF.
Quando il caso viene ad essa segnalato direttamente da un dipendente, a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario, l'istanza trasmette la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il dipendente stesso. L'autorità avente il potere di nomina può chiedere all'istanza di esprimere il proprio parere sul caso.
2. L'istituzione o, nel caso di un'istanza comune, le istituzioni partecipanti determinano, in funzione della propria organizzazione interna, le modalità operative dell'istanza e la sua composizione, che comprenderà una persona esterna dotata della necessaria qualificazione e perizia.»
38)
All'articolo 77, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Salvo il disposto dell'articolo 160, paragrafo 1 bis, e dell'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la previsione dei crediti non ha l'effetto di creare stanziamenti d'impegno.»
39)
All'articolo 81 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3. Il contabile di ogni istituzione tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti della Comunità sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell'ordine di riscossione. Egli trasmette tale elenco al contabile della Commissione.
Il contabile della Commissione redige un elenco unificato, ripartendo gli importi dovuti per ogni istituzione e secondo la data dell'ordine di riscossione. Tale elenco va aggiunto alla relazione della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
4. La Commissione compila, indicando l'identità dei debitori e l'importo del debito, l'elenco dei crediti della Comunità relativamente ai quali il pagamento sia stato ingiunto con provvedimento giudiziario passato in giudicato e nessun pagamento significativo sia intervenuto nell'anno successivo alla pronuncia. Tale elenco viene pubblicato tenendo conto delle disposizioni giuridiche sulla protezione dei dati.»
40)
È aggiunto il seguente articolo 85 ter:
«Articolo 85 ter
Norme relative ai termini di prescrizione
(articolo 73 bis del regolamento finanziario)
1. Il termine di prescrizione per i crediti delle Comunità nei confronti di terzi decorre dal giorno successivo alla data di scadenza indicata al debitore nella nota di addebito a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, lettera b).
Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti delle Comunità decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico.
2. Il termine di prescrizione per i crediti comunitari nei confronti di terzi viene interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, compiuto da un'istituzione ovvero da uno Stato membro su richiesta di un'istituzione, e notificato al terzo.
Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti delle Comunità viene interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, notificato alle Comunità dai creditori o per conto di essi.
3. Il nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 2.
4. Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un importo dovuto ai sensi del paragrafo 1, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Il nuovo periodo di prescrizione di 5 anni non decorre finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato ovvero sia intervenuta una transazione extragiudiziale tra le stesse parti e riguardo alla medesima azione.
5. La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell'articolo 85, interrompe il termine di prescrizione. Il nuovo termine di prescrizione di 5 anni decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione per il pagamento.
6. Non si procede al recupero dei crediti dopo la scadenza del termine di prescrizione determinato a norma dei paragrafi da 1 a 5.»
41)
All'articolo 87, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L'ordinatore competente rinuncia al recupero a norma dell'articolo 81.»
42)
L'articolo 93 è soppresso.
43)
All'articolo 94, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
quando un'istituzione ha delegato i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale ai sensi dell'articolo 174 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario.»
44)
All'articolo 104, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il prefinanziamento, anche nei casi in cui è ripartito in più versamenti, è pagato in base al contratto, alla decisione, alla convenzione o all'atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare la conformità delle azioni finanziate con le disposizioni del contratto, della decisione della convenzione o dell'atto di base. Se in tali atti è indicata la data per il versamento del prefinanziamento, il pagamento dell'importo dovuto non è subordinato alla presentazione di un'apposita domanda.
I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo sono basati sui documenti giustificativi che consentono di verificare che l'azione finanziata è stata eseguita nel rispetto dell'atto di base o della decisione adottata a favore del beneficario ovvero nel rispetto delle disposizioni del contratto o della convenzione conclusa con il beneficiario.»
45)
L'articolo 106 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«Quando la domanda di pagamento non è ricevibile, l'ordinatore informa il contraente o beneficiario entro 30 giorni di calendario dalla data in cui essa è stata ricevuta, indicando i difetti.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per i contratti nonché le convenzioni e le decisioni di sovvenzione in cui il pagamento è subordinato all'approvazione di una relazione o di un certificato, la data di scadenza dei periodi di pagamento di cui ai paragrafi 1 e 2 comincia a decorrere solo dopo l'approvazione della relazione o del certificato. Il beneficiario ne viene informato senza indugio.
Il termine stabilito per l'approvazione non può superare:
a)
20 giorni di calendario per i contratti semplici, riguardanti appalti di forniture o servizi;
b)
45 giorni di calendario per gli altri contratti nonché per le convenzioni e decisioni di sovvenzione;
c)
60 giorni di calendario per i contratti nonché le convenzioni e le decisioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico, la cui valutazione è particolarmente complessa.
In ogni caso, il contraente o beneficiario viene informato in anticipo che i pagamenti possono essere differiti in attesa dell'approvazione di una relazione.
L'ordinatore responsabile, mediante un documento formale, informa il beneficiario di ogni sospensione del termine stabilito per l'approvazione della relazione o del certificato.
L'ordinatore responsabile può decidere che si applichi un unico termine per l'approvazione della relazione o del certificato e per il pagamento. Tale termine unico non può essere superiore alla somma dei periodi massimi previsti rispettivamente per l'approvazione della relazione o del certificato e per il pagamento.»;
c)
al paragrafo 4, primo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:
«L'ordinatore ne informa quanto prima il contraente o beneficiario in questione, indicando i motivi della sospensione.»;
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alla scadenza dei termini stabiliti ai paragrafi 1, 2, e 3, il creditore ha diritto agli interessi, a norma delle seguenti disposizioni:
a)
i tassi d'interesse sono quelli indicati all'articolo 86, paragrafo 2, primo comma;
b)
gli interessi vengono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data in cui il pagamento è effettuato.
A titolo derogatorio gli interessi calcolati secondo le disposizioni del primo comma del presente paragrafo, qualora siano pari o inferiori a 200 EUR, vengono versati al creditore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.
Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano agli Stati membri.»;
e)
è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Ogni istituzione trasmette all'autorità di bilancio una relazione riguardante il rispetto dei termini o la sospensione dei termini indicati ai precedenti paragrafi da 1 a 5. La relazione della Commissione viene allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività previste all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario.»
46)
All'articolo 112 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il revisore contabile interno, nell'elaborare la sua relazione, volge particolare attenzione all'osservanza integrale del principio della sana gestione finanziaria e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne costantemente l'applicazione.»
47)
All'articolo 115, secondo comma, il termine «statuto» è sostituito dai termini «statuto dei funzionari delle Comunità europee».
48)
All'articolo 116, paragrafo 6, primo comma, la quarta frase è sostituita dalla seguente:
«Chi ha chiesto di poter partecipare a una procedura ristretta, a un dialogo competitivo o a una procedura negoziata è designato con il termine “candidato”.»
49)
All'articolo 117, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando viene concluso un contratto quadro con più operatori economici, questi devono essere almeno tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano ai criteri di selezione o un numero sufficiente di offerte ammissibili che soddisfano ai criteri di aggiudicazione.
Il contratto quadro concluso con più operatori economici può assumere la forma di contratti distinti, ma conclusi alle medesime condizioni.
La durata dei contratti quadro non può essere superiore a quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare, dall'oggetto del contratto quadro.
Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedano un nuovo confronto concorrenziale comprendono una clausola che prescriva un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all'andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l'amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti adeguati per risolverlo.»
50)
L'articolo 118 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara che la procedura di aggiudicazione è interistituzionale. In tale ipotesi, nel bando di gara sono indicate le istituzioni, le agenzie esecutive o gli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario, che partecipano alla procedura di aggiudicazione, l'istituzione responsabile della procedura di aggiudicazione e il volume totale degli appalti per le istituzioni, le agenzie esecutive o gli organismi interessati.»;
b)
il paragrafo 4 è modificato come segue:
i)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'avviso di aggiudicazione dell'appalto è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni entro 48 giorni di calendario dalla data in cui è stato firmato il contratto o il contratto quadro. Tuttavia, gli avvisi relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisti possono essere raggruppati per trimestre e sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni entro 48 giorni dalla fine di ogni trimestre.»;
ii)
sono aggiunti i seguenti commi:
«Se trattasi di contratto o contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 158, che sia stato aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione preliminare del bando di gara, l'avviso di aggiudicazione dell'appalto è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni in tempo utile perché la pubblicazione avvenga prima della firma del contratto, secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 158 bis, paragrafo 1.
Le informazioni relative al valore e ai contraenti dei contratti specifici basati su un contratto quadro e aggiudicati nel corso di un determinato esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web dell'amministrazione aggiudicatrice, entro il 31 marzo successivo alla fine dell'esercizio finanziario stesso, qualora le soglie di cui all'articolo 158 risultino superate a causa della conclusione di un contratto specifico o per effetto del valore complessivo dei contratti specifici in questione.»
51)
L'articolo 119 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
alla lettera a), i termini «uguale o» sono soppressi;
ii)
alla lettera b), i termini «uguale o» sono soppressi;
iii)
il secondo comma è soppresso;
b)
al paragrafo 3, primo comma, i termini «o uguale» sono soppressi.
52)
All'articolo 123, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nelle procedure negoziate e in esito ai dialoghi competitivi il numero di candidati invitati a negoziare o a presentare un'offerta non può essere inferiore a tre, purché un numero sufficiente di candidati soddisfi i criteri di selezione.»
53)
È inserito il seguente articolo 125 quater:
«Articolo 125 quater
Procedura di aggiudicazione congiunta con uno Stato membro
(articolo 91 del regolamento finanziario)
In caso di procedura di aggiudicazione congiunta fra un'istituzione e l'amministrazione aggiudicatrice di uno o più Stati membri si applicano le disposizioni procedurali dell'istituzione.
Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore totale stimato del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente giustificati, l'istituzione può decidere che si applichino le norme procedurali dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché esse possano essere considerate equivalenti a quelle dell'istituzione.
L'istituzione e l'amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro che svolgono congiuntamente la procedura di aggiudicazione si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle domande di partecipazione degli offerenti e dell'aggiudicazione dell'appalto, sul diritto da applicare all'appalto contratto e sul giudice competente per le controversie.»
54)
All'articolo 129, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli appalti di valore inferiore o pari a 5 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta.
4. I pagamenti relativi a spese d'importo inferiore a 500 EUR, possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.»
55)
L'articolo 130 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i criteri di esclusione e di selezione relativi all'appalto, tranne nei casi di dialogo competitivo, procedura ristretta e procedura negoziata con pubblicazione preventiva del bando di gara ai sensi dell'articolo 127; in questi casi, i criteri figurano soltanto nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse;»
b)
il paragrafo 4 è modificato come segue:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
quando le amministrazioni aggiudicatrici sono le istituzioni, al contratto si applica il diritto comunitario, se necessario integrato dal diritto nazionale indicato nel contratto stesso;»
ii)
è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
il giudice competente in caso di controversie.»;
c)
al paragrafo 5 è aggiunto il seguente testo:
«L'amministrazione aggiudicatrice può esigere che il candidato od offerente fornisca, oltre alle informazioni di cui all'articolo 134, informazioni sulle capacità finanziarie, economiche, tecniche e professionali del futuro subappaltatore ai sensi degli articoli 135, 136 e 137, in particolare quando il subappalto costituisce una parte considerevole del contratto.»
56)
L'articolo 133 è sostituito dal seguente:
«Articolo 133
Attività illecite comportanti l'esclusione
(articoli 93 e 114 del regolamento finanziario)
I casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sono i seguenti:
a)
i casi di frode di cui all' della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (*2);
b)
i casi di corruzione di cui all' della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (*3);
c)
i casi di partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell', paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio (*4);
d)
i casi di riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all' della direttiva 91/308/CEE (*5).
(*2)
GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48."
(*3)
GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1."
(*4)
GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1."
(*5)
GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.»
"
57)
È inserito il seguente articolo 133 bis:
«Articolo 133 bis
Applicazione dei criteri di esclusione e durata dell'esclusione
(articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento finanziario)
1. Per determinare la durata dell'esclusione e garantire il rispetto del principio di proporzionalità, l'istituzione responsabile tiene segnatamente conto della gravità dei fatti, con particolare riguardo alla loro incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine delle Comunità, del tempo trascorso, della durata e frequenza del reato, del dolo o del grado di negligenza del soggetto interessato e delle misure da questo adottate per porre rimedio alla situazione.
Al momento di determinare il periodo di esclusione, l'istituzione responsabile dà al candidato od offerente interessato la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
Quando il periodo di esclusione è determinato da autorità od organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione applica tale periodo fino alla durata massima stabilita all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
2. Il periodo di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del regolamento finanziario è fissato a un massimo di cinque anni a decorrere dalle seguenti date:
a)
nei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario: dalla data della sentenza passata in giudicato;
b)
nei casi di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario: dalla data in cui è stata commesso l'illecito o, nell'evenienza di illeciti continuati o ripetuti, dalla data in cui l'illecito è cessato.
Tale periodo di esclusione può essere aumentato a dieci anni in caso di recidiva intervenuta entro cinque anni dalla data di cui alle precedenti lettere a) e b), fatto salvo il paragrafo 1.
3. I candidati e gli offerenti sono esclusi dalla procedura di aggiudicazione di un appalto e dalla procedura di concessione di una sovvenzione finché si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento finanziario.»
58)
L'articolo 134 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«In base alla propria valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare a esigere la dichiarazione di cui al primo comma nel caso di appalti di valore pari o inferiore a 5 000 EUR. Tuttavia, per gli appalti di cui all'articolo 241, paragrafo 1, all'articolo 243, paragrafo 1, e all'articolo 245, paragrafo 1, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare a esigere tale dichiarazione se il valore è pari o inferiore a 10 000 EUR.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Ove l'amministrazione aggiudicatrice lo esiga, il candidato od offerente presenta una dichiarazione sull'onore resa dal futuro subappaltatore ed attestante che questi non si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.
In caso di dubbi riguardo a tale dichiarazione sull'onore, l'amministrazione aggiudicatrice richiede i mezzi di prova di cui ai paragrafi 3 e 4. Se del caso, si applica il paragrafo 5.»
59)
È inserito il seguente articolo 134 bis:
«Articolo 134 bis
Base di dati centrale
(articolo 95 del regolamento finanziario)
1. Le istituzioni, le agenzie esecutive e gli organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, nella forma da questa indicata, informazioni sull'identità degli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all’articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, sui motivi dell'esclusione e sulla durata del periodo di esclusione.
Inoltre, essi trasmettono informazioni riguardanti le persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti degli operatori economici aventi personalità giuridica, se tali persone si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all’articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario.
Le autorità e organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, nella forma da questa indicata:
a)
informazioni riguardanti l'identità delle seguenti persone, che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, se il loro comportamento è lesivo degli interessi finanziari delle Comunità:
i)
operatori economici,
ii)
persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di operatori economici aventi personalità giuridica;
b)
la natura della condanna subita;
c)
la durata del periodo di esclusione dalle procedure d'appalto, se applicabile.
2. Le istituzioni, le agenzie, le autorità e gli organismi di cui al paragrafo 1 designano le persone autorizzate a trasmettere alla Commissione e a ricevere da questa le informazioni figuranti nella base di dati.
Nel caso delle istituzioni, delle agenzie, delle autorità e degli organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le persone designate trasmettono al più presto le informazioni al contabile della Commissione e chiedono, se necessario, l'immissione, la modifica o la soppressione di dati figuranti nella base.
Nel caso delle autorità e degli organismi di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le persone designate trasmettono le informazioni richieste all'ordinatore della Commissione responsabile del programma o azione, entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza.
Il contabile della Commissione immette, modifica o sopprime i dati nella base. Mediante un protocollo di sicurezza, egli trasmette mensilmente alle persone designate i dati convalidati contenuti nella base.
3. Le istituzioni, le agenzie, le autorità e gli organismi di cui al paragrafo 1 certificano alla Commissione che le informazioni da essi comunicate sono raccolte e trasmesse nel rispetto dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 45/2001 e nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) riguardanti la protezione dei dati personali.
In particolare, essi informano in anticipo gli operatori economici o le persone di cui al paragrafo 1 che i loro dati possono essere inclusi nella base ed essere trasmessi dalla Commissione alle persone designate di cui al paragrafo 2. Essi aggiornano, se necessario, le informazioni trasmesse in seguito alla rettifica o cancellazione o modifica dei dati.
Ogni persona figurante nella base di dati ha il diritto di essere informata dei dati in essa contenuti che la riguardano, su domanda presentata al contabile della Commissione.
4. Gli Stati membri adottano adeguati provvedimenti per assistere la Commissione ai fini di un'efficace gestione della base di dati, nel rispetto della direttiva 95/46/CE.
Negli accordi con le autorità dei paesi terzi e con tutti gli organismi di cui di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario, vengono stabilite opportune disposizioni per assicurare il rispetto del presente articolo e dei principi riguardanti la protezione dei dati personali.
(*6)
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 3.»
"
60)
È inserito il seguente articolo 134 ter:
«Articolo 134 ter
Sanzioni amministrative e finanziarie
(articoli 96 e 114 del regolamento finanziario)
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste nel contratto d'appalto, i candidati od offerenti e i contraenti che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, oppure una grave violazione degli obblighi contrattuali, secondo le risultanze di accertamenti svolti in contraddittorio con l'appaltatore, possono essere esclusi da tutti gli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio comunitario per non oltre cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito quale confermato dopo un procedimento giudiziario in contraddittorio con il contraente.
Tale periodo può essere prorogato a dieci anni in caso di recidiva intervenuta entro cinque anni dalla data di cui al primo comma.
2. Agli offerenti o candidati che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, possono essere inflitte anche sanzioni pecuniarie, d'importo variante dal 2 % al 10 % del valore totale, secondo le stime, dell'appalto in corso di aggiudicazione.
Agli appaltatori che hanno violato gravemente gli obblighi contrattuali possono essere inflitte sanzioni pecuniarie, d'importo variante dal 2 % al 10 % del valore totale dell'appalto loro aggiudicato.
Tali percentuali possono essere aumentate rispettivamente al 4 % e al 20 %, in caso di recidiva entro cinque anni dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma.
3. L'istituzione stabilisce le sanzioni amministrative o finanziarie tenendo conto, in particolare, degli elementi di cui all'articolo 133 bis, paragrafo 1.»
61)
All'articolo 140, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi di cui all'articolo 125 ter e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara per appalti di valore superiore alle soglie stabilite all'articolo 158, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 37 giorni a decorrere dalla data di emissione del bando di gara.»
62)
All'articolo 145, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Nelle procedure d'appalto interistituzionali, la commissione incaricata dell'apertura delle offerte è nominata dall'ordinatore competente dell'istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale commissione riflette, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura d'appalto.»
63)
L'articolo 146 è modificato come seuge:
a)
al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, l'ordinatore competente può decidere che tale comitato valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l'assenza di conflitti d'interesse.»;
b)
al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Nelle procedure d'appalto interistituzionali, il comitato incaricato della valutazione viene nominato dall'ordinatore competente dell'istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato riflette, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura d'appalto.»
64)
L'articolo 147 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Viene redatto un verbale di valutazione e di classifica delle domande di partecipazione e delle offerte che sono state dichiarate rispondenti ai requisiti. Su tale verbale viene indicata la data.
Il verbale è firmato da tutti i membri del comitato di valutazione.
Se al comitato non è stato conferito il compito di valutare e classificare le offerte secondo i criteri di esclusione e di selezione, il verbale è sottoscritto anche dalle persone incaricate dall'ordinatore responsabile. Il verbale è conservato a futura memoria.»;
b)
al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«In caso di procedura interistituzionale d'appalto, la decisione di cui al primo comma compete all'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura.»
65)
L'articolo 149 è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 149
Informazione dei candidati e offerenti
(articolo 100, paragrafo 2, e articoli 101 e 105 del regolamento finanziario)
»;
b)
il paragrafo 3 è modificato come segue:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto, di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158 e non esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE, ogni offerente o candidato la cui offerta o candidatura non sia stata accolta viene informato contemporaneamente e individualmente dall'amministrazione aggiudicatrice per lettera o via fax o per posta elettronica, in una delle seguenti fasi:
a)
non appena siano state prese le decisioni in base ai criteri di esclusione e di selezione e prima della decisione di aggiudicazione, nel caso delle procedure d'appalto organizzate in due fasi distinte;
b)
per le decisioni di aggiudicazione e le decisioni di rifiuto dell'offerta, il più presto possibile dopo la decisione di aggiudicazione e al più tardi nella settimana successiva.
In ciascuno di tali due casi, l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto dell'offerta o della candidatura e indica i mezzi di ricorso disponibili.»;
ii)
il quarto comma è soppresso.
66)
È inserito il seguente articolo 149 bis:
«Articolo 149 bis
Firma del contratto
(articoli 100 e 105 del regolamento finanziario)
L'esecuzione del contratto non può avere inizio prima che lo stesso sia stato firmato.»
67)
L'articolo 155 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed economico, gli appalti di valore pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo 158 sono aggiudicati contemporaneamente in lotti distinti.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Quando un contratto è aggiudicato in lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti.»
68)
È inserito il seguente articolo 158 bis:
«Articolo 158 bis
Periodo di attesa prima della firma del contratto
(articolo 105 del regolamento finanziario)
1. L'amministrazione aggiudicatrice firma con l'offerente aggiudicatario il contratto d'appalto o contratto quadro cui si applica la direttiva 2004/18/CE soltanto dopo che siano decorsi quattordici giorni di calendario.
Tale periodo decorre:
a)
dal giorno successivo all'invio simultaneo delle decisioni di aggiudicazione e delle decisioni di rifiuto;
b)
quando il contratto d'appalto o contratto quadro è aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara: dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 118 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
All'occorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dagli offerenti o candidati respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta. Le richieste od osservazioni e le informazioni devono pervenire entro il periodo di cui al primo comma. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.
Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, i contratti firmati prima della scadenza del periodo di cui al primo comma sono nulli a tutti gli effetti.
Se un contratto d'appalto o contratto quadro non può essere aggiudicato all'offerente prescelto, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo offerente in classifica.
2. Il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica nei seguenti casi:
a)
procedure aperte in cui è stata presentata una sola offerta;
b)
procedure ristrette o negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara nelle quali l'offerente cui deve essere aggiudicato l'appalto è l'unico che soddisfa i criteri di esclusione e di selezione, purché, a norma dell'articolo 149, paragrafo 3, primo comma, lettera a), gli altri candidati o offerenti siano stati informati dei motivi dell'esclusione o del rigetto poco tempo dopo che sono state prese le relative decisioni in base ai criteri di esclusione e di selezione;
c)
contratti specifici basati su un contratto quadro e aggiudicati applicando le condizioni stabilite nel contratto quadro, senza un nuovo confronto concorrenziale;
d)
le situazioni di estrema urgenza di cui all'articolo 126, paragrafo 1, lettera c).»
69)
L'articolo 160 è modificato come segue:
a)
nel paragrafo 1 è soppresso il secondo comma;
b)
sono soppressi i paragrafi 2 e 3.
70)
Sono inseriti seguenti articoli da 160 bis a 160 septies:
«Articolo 160 bis
Sottoscrizioni
(articolo 108 del regolamento finanziario)
Le sottoscrizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono le somme versate a organismi cui aderisce la Comunità, in base alle decisioni finanziarie e alle condizioni di pagamento dell'organismo in questione.
Articolo 160 ter
Partecipazioni
(articolo 108 del regolamento finanziario)
Ai fini dell'articolo 108, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, si applicano le seguenti definizioni:
a)
per “partecipazione azionaria” s'intende la posizione di proprietà in un'organizzazione o impresa assunta mediante un investimento, il cui utile dipende dalla redditività dell'organizzazione o dell'impresa;
b)
per “azionariato” s'intende la partecipazione al capitale di un'organizzazione o impresa attraverso la proprietà di azioni;
c)
per “investimento azionario” s'intende il conferimento di capitale a una società da parte di un investitore, in contropartita della parziale proprietà della società, nella quale l'investitore può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili futuri;
d)
per “finanziamento quasi mobiliare” s'intende un finanziamento consistente in capitale e credito, nell'ambito del quale il capitale consente all'investitore di ottenere un alto tasso di utili in caso di successo dell'impresa e il credito comporta un corrispettivo che concorre al profitto dell'investitore;
e)
per “strumento di assunzione del rischio” s'intende uno strumento finanziario che garantisce, in misura integrale o parziale, la copertura di un determinato rischio, eventualmente in contropartita di una remunerazione convenuta.
Articolo 160 quater
Norme specifiche
(articolo 108, paragrafo 3, del regolamento finanziario)
1. Quando le sovvenzioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento finanziario sono accordate dalla Commissione mediante gestione centralizzata diretta, si applica il disposto del presente titolo, ad eccezione delle seguenti disposizioni:
a)
la regola dell'assenza di profitto, di cui all'articolo 165 del presente regolamento;
b)
la disposizione relativa ai cofinanziamenti esterni, di cui all'articolo 172 del presente regolamento;
c)
per le azioni miranti a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre un reddito, la valutazione della solidità finanziaria del richiedente, di cui all'articolo 173, paragrafo 4, del presente regolamento;
d)
il requisito della garanzia preliminare, di cui all'articolo 182 del presente regolamento.
Il primo comma non incide sul trattamento contabile delle sovvenzioni in questione, che è determinato dal contabile applicando i principi contabili internazionali.
2. In tutti i casi in cui viene versato un contributo finanziario, l'ordinatore competente accerta che siano stati conclusi opportuni accordi con il beneficiario del contributo al fine di determinare le modalità di pagamento e di controllo.
Articolo 160 quinquies
Premi
[articolo 109, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario]
Ai fini dell'articolo 109, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, i premi sono la ricompensa per la partecipazione a un concorso.
I premi sono attribuiti da una commissione giudicatrice, che ha la facoltà di scegliere se attribuirli o no, in base al proprio apprezzamento della qualità dei progetti in riferimento alle regole del concorso.
L'ammontare del premio non è correlato ai costi sostenuti dal beneficiario.
Le regole del concorso stabiliscono le condizioni e criteri di attribuzione e l'ammontare del premio.
Articolo 160 sexies
Convenzione e decisione di sovvenzione
(articolo 108, paragrafo 1, del regolamento finanziario)
1. Per ogni programma comunitario o azione comunitaria, il programma di lavoro annuale stabilisce se le sovvenzioni formano oggetto di una decisione o di una convenzione scritta.
2. Per stabilire quale strumento utilizzare, si tiene conto dei seguenti elementi:
a)
parità di trattamento e non discriminazione tra i beneficiari, in particolare in base alla nazionalità o all'ubicazione geografica;
b)
coerenza dello strumento con gli altri strumenti utilizzati nell'ambito del medesimo programma o azione comunitaria;
c)
complessità e standardizzazione del contenuto delle azioni o programmi di lavoro sovvenzionati.
3. In caso di programmi gestiti da più ordinatori, lo strumento da utilizzare è determinato di concerto dagli ordinatori stessi.
Articolo 160 septies
Spese relative ai membri delle istituzioni
[articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario]
Le spese relative ai membri delle istituzioni, di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario comprendono i contributi alle associazioni dei deputati ed ex deputati del Parlamento europeo. A tali contributi si applicano le regole amministrative interne del Parlamento europeo.»
71)
L'articolo 163 è sostituito dal seguente:
«Articolo 163
Partenariati
(articolo 108 del regolamento finanziario)
1. Le sovvenzioni specifiche possono formar parte di un partenariato quadro.
2. Il partenariato quadro può essere istituito per la cooperazione a lungo termine tra la Commissione e i beneficiari di sovvenzioni. Esso può assumere la forma di una convenzione o di una decisione.
La convenzione o decisione quadro di partenariato indica gli obiettivi comuni, la natura delle azioni previste una tantum o nell'ambito di un programma di lavoro annuale approvato, la procedura di concessione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del presente titolo, e i diritti e obblighi generali di ciascuna delle parti nell'ambito delle convenzioni o decisioni specifiche.
La durata del partenariato non può essere superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali giustificati in particolare dall'oggetto del partenariato quadro.
Gli ordinatori non possono fare un uso indebito delle convenzioni o decisioni quadro di partenariato o ricorrervi in modo tale che il fine o effetto di tali convenzioni o sovvenzioni contravvenga ai principi di trasparenza o di parità di trattamento tra i richiedenti.
3. Ai fini della procedura d'attribuzione, le convenzioni o decisioni quadro di partenariato sono equiparate a sovvenzioni. Ad esse si applicano le procedure di pubblicazione preliminare di cui all'articolo 167.
4. Le sovvenzioni specifiche basate su convenzioni o decisioni quadro di partenariato sono accordate secondo le procedure previste nelle suddette convenzioni o decisioni e nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
Ad esse si applicano le procedure di pubblicazione a posteriori di cui all'articolo 169.»
72)
L'articolo 164 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
l'alinea è sostituito dal seguente:
«La convenzione di sovvenzione precisa almeno quanto segue:»;
ii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
il costo totale stimato dell'azione e il finanziamento comunitario previsto, in forma di massimale complessivo indicato come valore assoluto, integrato eventualmente dalle seguenti indicazioni:
i)
il tasso massimo di finanziamento dei costi dell'azione o del programma di lavoro che è stato approvato, nel caso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario;
ii)
la somma forfettaria e/o il finanziamento a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario;
iii)
le indicazioni di cui ai punti i) e ii) nei casi previsti dall'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.»;
iii)
le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f)
le condizioni generali che si applicano a tutte le convenzioni di questo tipo, quali l'obbligo per il beneficiario di consentire che la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti procedano a revisioni contabili e la sua accettazione delle norme di pubblicazione a posteriori di cui all'articolo 169, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 45/2001; per le convenzioni di sovvenzione, tali condizioni generali stabiliscono almeno:
i)
la soggezione della convenzione al diritto comunitario, integrato se necessario dal diritto nazionale indicato nella convenzione stessa;
ii)
il giudice competente per le controversie;
g)
il bilancio di previsione complessivo;»
iv)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
le responsabilità del beneficiario, almeno in termini di sana gestione finanziaria e di presentazione delle relazioni finanziaria e di attività; se è opportuno, si stabiliscono obiettivi intermedi, raggiunti i quali si devono presentare tali relazioni;»
v)
sono aggiunte le seguenti lettere k) e l):
«k)
a seconda dei casi, i particolari dei costi ammissibili dell'azione o del programma di lavoro che è stato approvato e/o i particolari relativi alle somme forfettarie o ai finanziamenti a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
l)
disposizioni relative all'obbligo di dare pubblicità all'intervento del bilancio delle Comunità europee, a meno che ciò sia impossibile o inopportuno secondo una decisione motivata dell'ordinatore competente.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di cui all'articolo 163, la convenzione o decisione quadro di partenariato indica le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), lettera c), punto i), lettera d), punto i), lettera f), e lettere da h) a k), del presente articolo.
La decisione o convenzione specifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e), g) e k) e, se necessario, i), del presente articolo.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni di sovvenzione.
Talune informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite nell'invito a presentare proposte o in eventuali documenti correlati, invece che nella decisione di sovvenzione.»
73)
All'articolo 165, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini del presente titolo, s'intende per profitto:
a)
nel caso della sovvenzione di un'azione, l'eccedenza delle entrate rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario, al momento in cui viene presentata la domanda di pagamento del saldo della sovvenzione;
b)
nel caso della sovvenzione di funzionamento, l'eccedenza nel bilancio di esercizio del beneficiario.
2. Le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso vengono determinati, a norma dell'articolo 181, in base ai costi o alle categorie di costi cui si riferiscono, che a loro volta vengono stabiliti con dati statistici o analoghi mezzi obiettivi, in modo da escludere a priori il profitto. Sulla medesima base, la Commissione rivede ed eventualmente adegua tali importi ogni due anni.
In tal caso, e per ciascuna sovvenzione, l'assenza di profitto viene verificata al momento della determinazione degli importi.
Quando i controlli a posteriori dell'evento determinante la sovvenzione rivelano che l'evento non ha avuto luogo e che il beneficiario ha ricevuto indebitamente una somma forfettaria o un finanziamento a tasso fisso, la Commissione ha il diritto di recuperare l'importo di tale pagamento e, nel caso di falsa dichiarazione relativa alla somma forfettaria o al finanziamento a tasso fisso, d'infliggere sanzioni pecuniarie il cui importo può arrivare sino al 50 % della somma forfettaria o del finanziamento a tasso fisso.
Tali controlli non incidono sulla verifica e certificazione dei costi effettivi, previste per il pagamento di sovvenzioni o del rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili.»
74)
È inserito il seguente articolo 165 bis:
«Articolo 165 bis
Principio del cofinanziamento
(articolo 109 del regolamento finanziario)
1. Il principio del cofinanziamento prevede che parte del costo di un'azione e dei costi correnti di un determinato soggetto sia a carico del beneficiario della sovvenzione o sia pagata con contributi diversi da quello comunitario.
2. Nel caso di sovvenzioni erogate in una delle forme di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento finanziario, il cofinanziamento viene valutato soltanto nella fase della valutazione della domanda di sovvenzione.»
75)
All'articolo 166, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni ordinatore competente predispone un programma annuale di lavoro in materia di sovvenzioni. Tale programma è adottato dall'istituzione interessata e viene pubblicato al più presto, se necessario nel corso dell'anno precedente l'esecuzione e comunque entro il 31 marzo dell'anno d'esecuzione, sul sito Internet dell'istituzione dedicato alle sovvenzioni.»
76)
L'articolo 167 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i criteri di ammissibilità, di esclusione, di selezione e di aggiudicazione di cui agli articoli 114 e 115 del regolamento finanziario, e i relativi documenti giustificativi;»
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati sul sito Internet delle istituzioni europee ed eventualmente con ogni altro mezzo adeguato, in particolare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per garantire la più ampia pubblicità presso i potenziali beneficiari. Gli inviti possono essere pubblicati nel corso dell'anno precedente l'esecuzione del bilancio. Anche ogni modifica del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.»
77)
L'articolo 168, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
a favore di organismi indicati in un atto di base, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario, come beneficiari di una sovvenzione.»;
b)
sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):
«e)
nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico, a favore di organismi indicati nel programma annuale di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, quando l'atto di base prevede esplicitamente tale possibilità, e a condizione che il progetto non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte;
f)
per azioni aventi speciali caratteristiche che esigono un particolare tipo di organismo, per la sua competenza tecnica, l'alto grado di specializzazione o i poteri amministrativi, purché tali azioni non rientrino nell'ambito di un invito a presentare proposte.»;
c)
è aggiunto il seguente comma:
«I casi di cui al primo comma, lettera f), devono essere debitamente giustificati nella decisione di aggiudicazione.»
78)
L'articolo 169 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutte le sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario, tranne le borse di studio a favore di persone fisiche, sono pubblicate secondo una presentazione standardizzata, entro il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio nel corso del quale sono state concesse, su una pagina speciale di facile accesso del sito Internet delle istituzioni comunitarie interessate.
Quando la gestione è delegata agli organismi di cui all'articolo 54 del regolamento finanziario, è fatto riferimento almeno all'indirizzo del sito web da cui può essere attinta l'informazione, se questa non è pubblicata direttamente sull'apposita pagina del sito Internet delle istituzioni comunitarie.
L'informazione può essere altresì pubblicata, secondo una presentazione standardizzata, mediante ogni mezzo adeguato e in particolare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l'importo concesso e, tranne nel caso di una somma forfettaria o di un finanziamento a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, il tasso di finanziamento dei costi dell'azione o del programma di lavoro che è stato approvato.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Dopo la pubblicazione a norma del paragrafo 2, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio, su richiesta, una relazione riguardante:
a)
il numero di richiedenti dell'anno precedente;
b)
il numero e la percentuale delle domande accolte nell'ambito di ciascun invito a presentare proposte;
c)
la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte fino alla concessione della sovvenzione;
d)
il numero e l'importo delle sovvenzioni per le quali si è derogato all'obbligo di pubblicazione a posteriori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, per motivi correlati alla sicurezza dei beneficiari o alla salvaguardia dei loro interessi commerciali.»
79)
È inserito il seguente articolo 169 bis:
«Articolo 169 bis
Informazione dei richiedenti
(articolo 110 del regolamento finanziario)
La Commissione fornisce informazioni e orientamenti ai richiedenti secondo le seguenti modalità:
a)
stabilisce norme comuni per i moduli di domanda relativi a sovvenzioni simili e controlla le dimensioni e la chiarezza di tali moduli;
b)
fornisce informazioni ai potenziali richiedenti, in particolare organizzando seminari e fornendo manuali;
c)
conserva i dati relativi ai beneficiari nello schedario delle persone giuridiche di cui all'articolo 64.»
80)
All'articolo 172, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Il principio del cofinanziamento si considera rispettato quando il contributo comunitario è inteso a coprire taluni costi amministrativi di un istituto finanziario, incluso l'eventuale compenso variabile costituente un incentivo correlato al rendimento, per la gestione di un progetto o programma formante un tutto inscindibile.»
81)
Sono inseriti i seguenti articoli 172 bis, 172 ter e 172 quater:
«Articolo 172 bis
Costi ammissibili
(articolo 113 del regolamento finanziario)
1. Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione, che soddisfino tutti i seguenti criteri:
a)
sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di revisione contabile;
b)
sono indicati nel bilancio complessivo di previsione dell'azione o del programma di lavoro;
c)
sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
d)
sono identificabili e verificabili, e in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso;
e)
ottemperano alle norme giuridiche in materia tributaria e sociale;
f)
sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e dell'atto di base, l'ordinatore competente può considerare ammissibili i seguenti costi:
a)
i costi relativi a una garanzia bancaria o garanzia analoga che il beneficiario della sovvenzione deve costituire a norma dell'articolo 118 del regolamento finanziario;
b)
i costi relativi alle revisioni contabili esterne richieste dall'ordinatore competente al momento della domanda di finanziamento o di pagamento;
c)
l'imposta sul valore aggiunto già pagata, che non possa essere rimborsata al beneficiario a norma del diritto nazionale;
d)
i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;
e)
le spese amministrative, i costi relativi al personale e alle attrezzature, comprese le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali se esse sono correlate ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto non fosse realizzato.
Articolo 172 ter
Principio della riduzione graduale delle sovvenzioni di funzionamento
(articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
Qualsiasi riduzione delle sovvenzioni di funzionamento è attuata in modo proporzionato ed equo.
Articolo 172 quater
Domanda di finanziamento
(articolo 114 del regolamento finanziario)
1. Le modalità di presentazione delle domande di sovvenzione sono stabilite dall'ordinatore competente, che può sceglierne il metodo di presentazione. Le domande di sovvenzione possono essere presentate mediante lettera o per via elettronica.
I mezzi di comunicazione prescelti hanno carattere non discriminante e non possono avere l'effetto di limitare l'accesso dei richiedenti alla procedura di concessione della sovvenzione.
I mezzi di comunicazione prescelti devono garantire che:
a)
ogni offerta comprenda tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;
b)
sia tutelata l'integrità dei dati;
c)
sia tutelata la riservatezza delle proposte.
Ai fini della lettera c), l'ordinatore competente esamina il contenuto delle domande soltanto dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
L'ordinatore competente può prescrivere che le offerte presentate per via elettronica siano corredate della firma elettronica avanzata, ai sensi della direttiva 1999/93/CE.
2. Quando l'ordinatore competente autorizza la presentazione delle domande per via elettronica, gli strumenti utilizzati e le loro caratteristiche tecniche devono avere carattere non discriminante ed essere comunemente disponibili e compatibili con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. Le informazioni riguardanti le norme tecniche per la presentazione delle domande, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione dei richiedenti.
Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle domande garantiscono la sicurezza e la riservatezza.
3. Quando la domanda è presentata mediante lettera, i richiedenti scelgono fra le seguenti modalità:
a)
per via postale oppure tramite corriere: in tal caso l'invito a presentare proposte precisa che fa fede la data di spedizione, il timbro postale o la data della ricevuta;
b)
mediante consegna presso gli uffici dell'istituzione effettuata direttamente dal richiedente o tramite un mandatario: a tale scopo l'invito a presentare proposte precisa presso quale ufficio le domande vanno depositate contro ricevuta firmata e datata.»
82)
L'articolo 173 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le domande vanno presentate mediante il modulo redatto in base alle norme comuni stabilite a norma dell'articolo 169 bis, lettera a), e messo a disposizione dagli ordinatori competenti, e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'atto di base e nell'invito a presentare proposte.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il bilancio dell'azione o il bilancio di esercizio allegato alla domanda deve essere in pareggio tra entrate e spese, fatte salve le provvigioni per eventuali variazioni dei tassi di cambio, e deve indicare i costi ammissibili al finanziamento comunitario.»
83)
L'articolo 174 è sostituito dal seguente:
«Articolo 174
Prova di non esclusione
(articolo 114 del regolamento finanziario)
I richiedenti dichiarano sull'onore di non trovarsi in una delle situazioni elencate all’articolo 93, paragrafo 1, e all’articolo 94 del regolamento finanziario. In funzione della sua analisi dei rischi, l'ordinatore competente può esigere gli elementi probatori di cui all'articolo 134. I richiedenti sono tenuti e produrre tali prove, tranne in caso d'impossibilità materiale riconosciuta dall'ordinatore competente.»
84)
È inserito il seguente articolo 174 bis:
«Articolo 174 bis
Richiedenti non aventi personalità giuridica
(articolo 114 del regolamento finanziario)
Se la domanda di sovvenzione è presentata da un richiedente non avente personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, i rappresentanti del richiedente dimostrano di avere la capacità di assumere impegni giuridici in suo nome e presentano garanzie finanziarie equivalenti a quelle fornite dalle persone giuridiche.»
85)
L'articolo 175 è sostituito dal seguente:
«Articolo 175
Sanzioni pecuniarie e amministrative
(articolo 114 del regolamento finanziario)
Ai richiedenti che hanno fornito dichiarazioni false, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, possono essere inflitte sanzioni pecuniarie e/o amministrative, secondo le modalità stabilite all'articolo 134 ter, e in proporzione al valore delle sovvenzioni.
Siffatte sanzioni pecuniarie e/o amministrative possono essere inflitte anche ai beneficiari che hanno gravemente violato i loro obblighi contrattuali.»
86)
Sono inseriti i seguenti articoli 175 bis e 175 ter:
«Articolo 175 bis
Criteri di ammissibilità
(articolo 114 del regolamento finanziario)
1. I criteri di ammissibilità sono indicati nell'invito a presentare proposte.
2. I criteri di ammissibilità stabiliscono le condizioni di partecipazione per gli inviti a presentare proposte. Tali criteri sono determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell'azione e rispettano i principi di trasparenza e di non discriminazione.
Articolo 175 ter
Sovvenzioni di valore molto modesto
(articolo 114, paragrafo 3, del regolamento finanziario)
Per sovvenzioni di valore molto modesto s'intendono sovvenzioni di valore pari o inferiore a 5 000 EUR.»
87)
All'articolo 176, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«L'ordinatore chiede ai richiedenti di fornire un'adeguata documentazione qualora nell'invito a presentare proposte non siano stati prescritti documenti giustificativi ed egli abbia dubbi sulla loro capacità finanziaria od operativa.»
88)
L'articolo 178 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ordinatore competente nomina un comitato di valutazione, a meno che la Commissione non decida altrimenti nell'ambito di un programma settoriale specifico. L'ordinatore può costituire tale comitato prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte di cui all'articolo 167, lettera d).»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. All'occorrenza, l'ordinatore competente divide la procedura in più fasi. Le norme procedurali sono indicate nell'invito a presentare proposte.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di presentazione in due fasi, soltanto i richiedenti la cui proposta soddisfi i criteri di valutazione stabiliti per la prima fase sono invitati a presentare una proposta completa nella seconda fase.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione in due fasi, sono sottoposte alla valutazione successiva soltanto le proposte che superano la prima fase in base a una valutazione effettuata secondo una serie limitata di criteri.
I richiedenti la cui proposta venga respinta in una delle fasi sono informati a norma dell'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Ogni fase successiva della procedura deve essere chiaramente distinta da quella precedente.
Nel corso di una medesima procedura non devono essere forniti più di una volta gli stessi documenti e informazioni.»;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il comitato di valutazione o eventualmente l'ordinatore competente può chiedere al richiedente di fornire informazioni supplementari o chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati, in particolare in caso di evidenti errori materiali.
L'ordinatore tiene adeguate registrazioni dei contatti avuti con i richiedenti nel corso della procedura.»
89)
L'articolo 180, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
sovvenzioni di azione pari o superiori a 750 000 EUR, se gli importi cumulativi delle domande di pagamento ammontano ad almeno 325 000 EUR;»
b)
nel terzo comma è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
i beneficiari di più sovvenzioni, i quali abbiano fornito una certificazione indipendente che offra garanzie equivalenti relativamente ai sistemi di controllo e alla metodologia utilizzata per la predisposizione della domanda.»
90)
È aggiunto il seguente articolo 180 bis:
«Articolo 180 bis
Forma delle sovvenzioni
(Articolo 108 bis del regolamento finanziario)
1. Le sovvenzioni comunitarie erogate nella forma di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario sono determinate in base ai costi ammissibili, consistenti nei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e stimati a priori nel bilancio di previsione presentato con la proposta e incluso nella convenzione o decisione di sovvenzione.
2. Le somme forfettarie di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario coprono in modo generale determinati costi necessari per effettuare un'azione oppure l'attività annuale del beneficiario, secondo i termini della convenzione e in base a una stima.
3. I finanziamenti a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario coprono determinate categorie di spese, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale stabilita in anticipo o una tabella normalizzata di costi unitari.»
91)
L'articolo 181 è sostituito dal seguente:
«Articolo 181
Somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso
(articolo 108 bis del regolamento finanziario)
1. Mediante decisione, la Commissione può autorizzare l'erogazione di:
a)
una o più somme forfettarie di valore unitario pari o inferiore a 25 000 EUR, a copertura di una o più differenti categorie di costi ammissibili;
b)
finanziamenti a tasso fisso basati in particolare sulla tabella, allegata allo Statuto ovvero approvata annualmente dalla Commissione, relativa alle indennità giornaliere e alle spese di alloggio per costi di missione.
La decisione della Commissione determina l'importo massimo del finanziamento totale autorizzato per ogni sovvenzione o tipo di sovvenzione.
2. Se del caso, le somme forfettarie di valore unitario superiore a 25 000 EUR sono autorizzate nell'atto di base, che stabilisce le condizioni di concessione e gli importi massimi.
La Commissione adegua ogni due anni tali importi applicando dati statistici o metodi obiettivi analoghi a norma dell'articolo 165, paragrafo 2.
3. La decisione o convenzione di sovvenzione può autorizzare il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, tranne nel caso che il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio comunitario. Il massimale del 7 % può esser superato su decisione motivata della Commissione.
4. La decisione o convenzione di sovvenzione comprende tutte le disposizioni necessarie affinché siano rispettate le condizioni per la concessione di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso fisso.»
92)
L'articolo 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 184
Appalti d'esecuzione
(articolo 120 del regolamento finanziario)
1. Fatta salva l'applicazione della direttiva 2004/18/CE, quando l'esecuzione delle azioni sovvenzionate richiede l'aggiudicazione di appalti, i beneficiari delle sovvenzioni, evitando ogni conflitto d'interessi, aggiudicano l'appalto all'offerta più vantaggiosa, ossia a quella che presenta il miglior rapporto tra qualità e prezzo.
2. Quando l'attuazione delle azioni sovvenzionate richiede l'aggiudicazione di un appalto di valore superiore a 60 000 EUR, l'ordinatore competente può prescrivere ai beneficiari di osservare determinate norme specifiche oltre a quelle di cui al paragrafo 1.
Tali norme sono basate sulle norme contenute nel regolamento finanziario e sono stabilite tenendo conto in particolare del valore degli appalti di cui trattasi, dell'entità relativa del contributo comunitario rispetto al costo totale dell'azione e dei rischi correlati. Le norme specifiche sono incluse nella decisione o convenzione di sovvenzione.»
93)
È inserito il seguente articolo 184 bis:
«Articolo 184 bis
Sostegno finanziario a terzi
(articolo 120, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
1. Sempre e quando gli obiettivi o i risultati da conseguire siano indicati in modo sufficientemente particolareggiato nelle condizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, il margine discrezionale può considerarsi escluso se la decisione o convenzione di sovvenzione specifica anche quanto segue:
a)
gli importi minimi e massimi del sostegno finanziario che può essere versato a terzi e i criteri da applicare per determinare l'importo esatto;
b)
i diversi tipi di attività che possono beneficiare del sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo.
2. Ai fini dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, l'importo massimo del sostegno finanziario che il beneficiario può versare a terzi ammonta a 100 000 EUR, con un massimo di 10 000 EUR per ciascun terzo.»
94)
All'articolo 185 è aggiunto il seguente comma:
«La relazione riguardante la gestione finanziaria e di bilancio è distinta dalle relazioni sull'esecuzione del bilancio, di cui all'articolo 121 del regolamento finanziario.»
95)
All'articolo 187, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».
96)
All'articolo 207, paragrafo 1, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».
97)
All'articolo 209, paragrafo 1, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».
98)
All'articolo 210, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».
99)
All'articolo 219, paragrafo 1, i termini «FEAOG, sezione garanzia» sono sostituiti da «FEAGA».
100)
All'articolo 225, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».
101)
Nella parte seconda, titolo I, il titolo è sostituito dal seguente:
«TITOLO I
(PARTE SECONDA, TITOLO II, DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO)
FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO EUROPEO PER LA PESCA E FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE»
102)
All'articolo 228, i termini «sui Fondi strutturali e di coesione» sono sostituiti da «sui Fondi strutturali, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo per la pesca e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale».
103)
All'articolo 229 è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Le previsioni di credito di cui all'articolo 160, paragrafo 1 bis, del regolamento finanziario, sono trasmesse al contabile, per registrazione.»
104)
L'articolo 232 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima di concludere un accordo finanziario per un'azione che sarà soggetta a gestione decentrata, l'ordinatore competente accerta, mediante la documentazione e con verifiche in loco, che il sistema di gestione e di controllo predisposto dal paese terzo beneficiario per la gestione dei fondi comunitari sia rispondente all'articolo 56 del regolamento finanziario.»;
b)
il paragrafo 2 è modificato come segue:
i)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
garantire il rispetto dei criteri di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario;
b)
precisare che, se non risultano più soddisfatti i criteri minimi di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario, la Commissione può sospendere l'esecuzione della convenzione o porvi termine;»
ii)
alla lettera c), i termini «articolo 53, paragrafo 5» sono sostituiti da «articolo 53 quater»;
iii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
prevedere i meccanismi di rettifiche finanziarie menzionati nell'articolo 53 quater del regolamento finanziario e precisati all'articolo 42 del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il recupero mediante compensazione in caso di azioni integralmente decentrate;»
iv)
è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
disposizioni relative alla pubblicazione dei nomi dei beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), prescrivono al paese terzo di rendere pubblica l'informazione di cui all'articolo 169, paragrafo 2, secondo una presentazione standardizzata, in una pagina distinta e facilmente accessibile del suo sito Internet. Se non è possibile la pubblicazione via Internet, l'informazione deve essere pubblicata in un'altra sede adeguata, in particolare nella gazzetta ufficiale di quel paese terzo.
La pubblicazione deve aver luogo nella prima metà dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario per il quale i fondi sono stati attribuiti al paese terzo.
Il paese terzo comunica alla Commissione l'indirizzo della sede di pubblicazione ed è fatto riferimento a tale indirizzo sull'apposita pagina del sito Internet delle istituzioni comunitarie, di cui all'articolo 169, paragrafo 1. Se l'informazione è stata resa pubblica in altro modo, il paese terzo fornirà alla Commissione tutte le precisazioni relative al mezzo da esso utilizzato.»
105)
È inserito il seguente articolo 233 bis:
«Articolo 233 bis
Disimpegno automatico degli impegni frazionati per programmi pluriennali
(articolo 166, paragrafo 3, del regolamento finanziario)
1. Nel calcolo del disimpegno automatico di cui all'articolo 166, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario non vengono inclusi i seguenti elementi:
a)
la parte degli impegni di bilancio rispetto alla quale è stata presentata una dichiarazione di spesa ma il rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno n+3;
b)
la parte degli impegni di bilancio per la quale non è stato possibile effettuare il pagamento o la dichiarazione di spesa per causa di forza maggiore avente gravi ripercussioni sull'attuazione del programma.
Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ai sensi del primo comma, lettera b), devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione integrale o parziale del programma.
2. Quando vi è il rischio di un disimpegno automatico, la Commissione informa in tempo utile i paesi beneficiari e le autorità interessate, comunicando loro l'importo in questione, quale risulta dalle informazioni in suo possesso. I paesi beneficiari dispongono di due mesi, a decorre dalla data in cui hanno ricevuto tale informazione, per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati nell'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento finanziario rispettivamente alle lettere a) e b).
3. In caso di disimpegno automatico, il contributo finanziario della Comunità ai programmi in questione è ridotto, per l'anno considerato, nella misura dell'importo del disimpegno automatico. Il paese beneficiario presenta un piano di finanziamento riveduto, ripartendo eventualmente l'importo della riduzione del contributo tra le priorità e le misure del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce gli importi assegnati a ciascuna priorità e misura, eventualmente in forma proporzionale.»
106)
L'articolo 237 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli articoli da 118 a 121, ad eccezione delle definizioni, l'articolo 122, paragrafi 3 e 4, l'articolo 123, gli articoli da 126 a 129, l'articolo 131, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 139, paragrafo 2, gli articoli da 140 a 146, l'articolo 148 e gli articoli 151, 152 e 158 bis del presente regolamento non si applicano agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso.
107)
All'articolo 240, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'avviso di aggiudicazione è inviato quando viene firmato il contratto, eccetto quando l'appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o del paese beneficiario, oppure quando la pubblicazione dell'avviso è considerata inopportuna.»
108)
All'articolo 241, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli appalti di valore pari o inferiore a 10 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta.»
109)
All'articolo 242, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):
«h)
nel caso di appalti dichiarati segreti o di appalti per la cui esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza o se lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o del paese beneficiario.»
110)
L'articolo 243, paragrafo 1 è modificato come segue:
a)
alla lettera b), i termini «30 000 EUR» sono sostituiti da «60 000 EUR»;
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
appalti di valore inferiore a 60 000 EUR: procedura negoziata concorrenziale a norma del paragrafo 2.»;
c)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli appalti di valore pari o inferiore a 10 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta.»
111)
All'articolo 244, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere f), g) e h):
«f)
nel caso di appalti dichiarati segreti o di appalti per la cui esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza o se lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o del paese beneficiario;
g)
nel caso di appalti relativi a forniture quotate e acquistate in borse merci;
h)
nel caso di appalti relativi ad acquisti a condizioni particolarmente convenienti, presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure presso il curatore o liquidatore nell'ambito di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista dal diritto nazionale.»
112)
All'articolo 245, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli appalti di valore pari o inferiore a 10 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta.»
113)
All'articolo 246, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
nel caso di appalti dichiarati segreti o di appalti per la cui esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza o se lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione europea o del paese beneficiario.»
114)
L'articolo 253 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
quando è nell'interesse della Comunità essere l'unico donatore per un'azione, in particolare allo scopo di assicurare la visibilità di un'azione comunitaria.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), nella decisione di finanziamento della Commissione devono essere indicati i motivi.»
115)
L'articolo 258 è sostituito dal seguente:
«Articolo 258
Deleghe delle istituzioni agli uffici interistituzionali europei
(articoli 171 e 174 bis del regolamento finanziario)
Ogni istituzione è responsabile degli impegni di bilancio. Le istituzioni possono delegare al direttore dell'ufficio interistituzionale europeo interessato tutti gli atti successivi, in particolare gli impegni giuridici, la convalida delle spese, l'autorizzazione dei pagamenti e l'acquisizione delle entrate, e stabiliscono i limiti e le condizioni di tale delega di poteri.»
116)
È inserito il seguente articolo 258 bis:
«Articolo 258 bis
Disposizioni speciali per l'Ufficio delle pubblicazioni
(articoli 171 e 174 bis del regolamento finanziario)
Per quanto riguarda l'Ufficio delle pubblicazioni, ogni istituzione decide la propria politica in materia di pubblicazioni.
A norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario, l'utile netto delle vendite delle pubblicazioni è utilizzato come entrata con destinazione specifica dall'istituzione autrice delle pubblicazioni.»
117)
L'articolo 261 è soppresso.
118)
Nella parte seconda, è inserito il seguente titolo VI:
«TITOLO VI
(PARTE SECONDA, TITOLO VII, DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO)
ESPERTI»
119)
È inserito il seguente articolo 265 bis:
«Articolo 265 bis
Esperti esterni
(articolo 179 bis del regolamento finanziario)
1. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie stabilite all'articolo 158, paragrafo 1, lettera a), si possono scegliere esperti esterni in base alle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per incarichi comprendenti in particolare la valutazione delle proposte e l'assistenza tecnica.
2. Un invito a manifestare interesse è pubblicato segnatamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure nel sito Internet dell'istituzione interessata al fine di assicurare la massima pubblicità tra i potenziali candidati e di compilare un elenco di esperti.
La validità dell'elenco compilato in seguito all'invito a manifestare interesse non eccede la durata del programma pluriennale.
Ogni interessato può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'elenco, ad eccezione degli ultimi tre mesi.
3. Gli esperti esterni non sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 2 se si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario.
4. Gli esperti esterni inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2 sono selezionati in base alla loro idoneità allo svolgimento degli incarichi di cui al paragrafo 1 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di assenza di conflitti d'interesse.»
120)
L'articolo 269 è sostituito dal seguente:
«Articolo 269
Gestione decentrata degli aiuti di preadesione
(articolo 53 quater del regolamento finanziario)
Nell'ambito degli aiuti di preadesione di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (*7) e al regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio (*8), le norme relative agli accertamenti di cui all'articolo 35 non si applicano alla gestione decentrata già in atto con i paesi candidati di cui trattasi.
(*7)
GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11."
(*8)
GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.»
"
121)
All'articolo 271, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le soglie e gli importi di cui agli articoli 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 175 ter, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 e 250 sono attualizzati ogni tre anni in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo nella Comunità.»
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