Art. 2

In vigore dal 23 apr 2007
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1620/2006 relativo alle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, classificate nei codici NC ex 3924 90 90 , ex 4421 90 98 , ex 7323 93 90 , ex 7323 99 91 , ex 7323 99 99 , ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 90 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 e 8516 90 00 51), sono percepiti definitivamente. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.
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