Art. 1
In vigore dal 20 apr 2007
Per le esportazioni effettuate in conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, il prodotto è considerato importato in un paese terzo su presentazione dei tre documenti seguenti:
a)
copia del documento di trasporto;
b)
attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta in conformità agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;
c)
documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi, oppure la prova del pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:436:oj#art-1