Art. 1

In vigore dal 20 apr 2007
Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato: 1) al capo III, sezione I, sottosezione 1, è aggiunto il seguente articolo 25 bis: «Articolo 25 bis 1.   Un sostegno per la fornitura dei servizi di consulenza e di divulgazione agricole di cui all'allegato VIII, sezione I D dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania può essere concesso alle autorità e agli organismi che prestano questi servizi agli agricoltori. I servizi includono in particolare l'elaborazione di piani aziendali, l'assistenza nella presentazione di domande per beneficiare delle misure di sviluppo rurale, la consulenza e la divulgazione connesse al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. 2.   Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza e divulgazione agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza con riguardo ai servizi da fornire. 3.   Per il periodo 2007-2009, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori, la Bulgaria e la Romania possono applicare la presente misura o la misura “utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali” di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005.»; 2) al capo III, sezione I, sottosezione 4, la seguente frase è aggiunta all'articolo 37, paragrafo 2: «In Bulgaria e in Romania, la prima gara deve essere indetta entro tre anni dall'approvazione del programma.»; 3) al capo III, sezione I, sottosezione 4, è aggiunto il seguente articolo 37 bis: «Articolo 37 bis In Bulgaria e in Romania, l'acquisizione di competenze ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può includere anche i costi connessi alla costituzione di partenariati rappresentativi in materia di sviluppo locale, alla definizione di strategie di sviluppo integrate, al finanziamento della ricerca e alla preparazione delle domande relative alla selezione dei gruppi di azione locale. Tali costi sono sovvenzionabili per i gruppi di azione locale potenziali.»; 4) al capo III, sezione 1, è aggiunta la seguente sottosezione 4 bis: « Sottosezione 4 bis Misura addizionale temporanea per la Bulgaria e la Romania Articolo 39 bis Le condizioni di ammissibilità per la concessione di aiuti nell'ambito della misura prevista alla sezione I, lettera E, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (“Complemento ai pagamenti diretti”) sono definite dalla decisione della Commissione recante approvazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.»; 5) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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