Art. 1
In vigore dal 18 apr 2007
1. Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 aprile 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 33,119287 %.
2. È sospeso, per ilperiodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 aprile 2007 nell’ambito del sottocontingente II di cui al regolamento (CE) n. 2375/2002.
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