Art. 1

In vigore dal 17 apr 2007
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato: 1. l'articolo 21 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1o gennaio 2007.»; b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Per gli investimenti nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1o gennaio 2007.»; c) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma: «Per gli affitti a lungo termine nel settore della banana, il termine di cui al primo comma è il 1o gennaio 2007.»; 2. il titolo del capitolo 6 ter è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 6 ter INSERIMENTO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L'OLIO DI OLIVA, IL COTONE, IL LUPPOLO E DEL SOSTEGNO A FAVORE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DELLA CANNA DA ZUCCHERO, DELLA CICORIA E DELLA BANANA»; 3. l'articolo 48 quater è modificato come segue: a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nell'ambito dell'inserimento del sostegno a favore della banana nel regime di pagamento unico, il disposto degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica fatte salve le norme stabilite all'articolo 48 quinquies del presente regolamento.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se del caso, l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti all'aiuto esistenti prima dell'inserimento del sostegno per la banana e/o dei pagamenti per i prodotti lattiero-caseari, e agli importi di riferimento calcolati per il sostegno per la banana e/o per i pagamenti a favore dei prodotti lattiero-caseari.»; c) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma: «La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico si applica agli importi di riferimento per la banana da inserire nel regime di pagamento unico.»; d) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma: «Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto per quanto riguarda il sostegno per la banana, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all'articolo 20 è il 2007.»; e) il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Se l'inserimento degli importi di riferimento per lo zucchero e per la banana, calcolati a norma dei punti K e L dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico rischia di rendere impossibile il rispetto dei termini fissati dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri prorogano tali termini di un mese.»; 4. l'articolo 48 quinquies è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'agricoltore che non abbia acquistato o al quale non siano stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto per il 2006 riceve diritti all'aiuto, calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i pagamenti per il tabacco, l'olio d'oliva e il cotone, nonché per il sostegno per la barbabietola zucchero, la canna da zucchero e la cicoria. Ai fini dell'inserimento del regime di sostegno per la banana nel regime di pagamento unico, l'anno è il 2007. Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto per il 2005 e/o per il 2006 e, ai fini dell'inserimento del sostegno per la banana, e/o per il 2007.»; b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dai commi seguenti: «Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto per il 2007 nell'ambito dell'inserimento del regime di sostegno per la banana, il valore e il numero dei suoi diritti all'aiuto sono ricalcolati nel modo seguente: a) il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per le banane; b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il sostegno per le banane, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma. I diritti di ritiro non sono ricompresi nel calcolo di cui al primo e al secondo comma.»; c) è aggiunto il seguente paragrafo: «5.   Ai fini dell'inserimento del regime di sostegno per la banana nel regime di pagamento unico, l'anno 2006 di cui ai paragrafi 3 e 4 è sostituito dal 2007.».
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