Art. 2

In vigore dal 16 apr 2007
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: Categoria di pesca Tipo di peschereccio Stato membro Licenze o quota Pesca del tonno Pescherecci con palangari di superficie Spagna 13 Portogallo 3 Pesca del tonno Tonniere congelatrici con reti a circuizione Spagna 12 Francia 12 Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:450:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo