Art. 2
In vigore dal 16 apr 2007
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
Categoria di pesca
Tipo di peschereccio
Stato membro
Licenze o quota
Pesca del tonno
Pescherecci con palangari di superficie
Spagna
13
Portogallo
3
Pesca del tonno
Tonniere congelatrici con reti a circuizione
Spagna
12
Francia
12
Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.
Storico versioni
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