Art. 1
In vigore dal 16 apr 2007
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 0811 10 11 , 0811 10 19 e 0811 10 90 .
2. L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile a Yantai Yongchang Foodstuff è il seguente:
Società
Dazio definitivo
Codice addizionale TARIC
Yantai Yongchang Foodstuff
0,0 %
A779
3. Per tutte le altre società l’importo del dazio antidumping definitivo è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 4 e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera comunitaria è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 4.
4. Ai fini del paragrafo 3, si applica il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. Qualora la verifica successiva all’importazione riveli che il prezzo netto franco frontiera comunitaria effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità (prezzo successivo all’importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, si applica il dazio antidumping fisso di cui alla colonna 3 o 4 della tabella seguente, a meno che l’applicazione del dazio fisso di cui, secondo il caso, alla colonna 3 o 4, più il prezzo successivo all’importazione, non sia pari ad un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio fisso) inferiore al prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. In tal caso, si applica un importo di dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente e il prezzo successivo all’importazione. Se il dazio antidumping fisso è riscosso retroattivamente, è riscosso al netto del dazio antidumping pagato in precedenza, calcolato sulla base del prezzo minimo all’importazione.
Codice NC e presentazione delle fragole
Prezzo minimo all’importazione EUR/t di peso netto del prodotto
Dazio fisso in EUR/t di peso netto di prodotto applicabile a Dandong Junao Foodstuff (codice addizionale TARIC A780 )
Dazio fisso in EUR/t di peso netto di prodotto applicabile a tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999 )
Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % (NC 0811 10 11 )
496,8
62,6
169,9
Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 % (NC 0811 10 19 )
566,3
71,3
193,7
Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti (NC 0811 10 90 )
598
75,3
204,5
5. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dei paragrafi 3 e 4, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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