Art. 1
In vigore dal 11 apr 2007
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Stati Uniti d’America
E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware
10,6 %
A818
FMC Corporation, Tonawanda, New York
39,0 %
A819
Tutte le altre società
39,0 %
A999
Repubblica popolare cinese
ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai
0 %
A820
Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai
14,4 %
A821
Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing
0 %
A822
Tutte le altre società
67,4 %
A999
Taiwan
San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi
22,6 %
A823
Tutte le altre società
22,6 %
A999
3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società nella Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti specificati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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