Art. 1

In vigore dal 11 apr 2007
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Stati Uniti d’America E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware 10,6  % A818 FMC Corporation, Tonawanda, New York 39,0  % A819 Tutte le altre società 39,0  % A999 Repubblica popolare cinese ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai 0  % A820 Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai 14,4  % A821 Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing 0  % A822 Tutte le altre società 67,4  % A999 Taiwan San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi 22,6  % A823 Tutte le altre società 22,6  % A999 3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società nella Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti specificati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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