Art. 1

In vigore dal 11 apr 2007
Nell’allegato IX bis del regolamento (CE) n. 1622/2000, il secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente: «— L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento, definito come il riempimento, a fini commerciali, con il prodotto interessato di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri.»
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