Art. 1
In vigore dal 10 apr 2007
Nel regolamento (CE) n. 990/2006, , il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il frumento tenero e la segala, ogni gara verte su un quantitativo massimo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Montenegro, la Serbia (*1) e la Svizzera.
Per l’orzo, ogni gara verte su un quantitativo massimo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, il Montenegro, la Serbia (*1), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.
(*1) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
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(*1) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
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Storico versioni
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