Art. 1

In vigore dal 2 apr 2007
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato: 1) Alla tabella dell’, lettera d), è aggiunta la riga seguente: «1212 99 20 Canna da zucchero» 2) All’articolo 29, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*1), in particolare dell’articolo 12. (*1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.» " 3) All’articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso di produttori che, detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l’attività agricola minima.» 4) L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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