Art. 1
In vigore dal 2 apr 2007
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:
1)
Alla tabella dell’, lettera d), è aggiunta la riga seguente:
«1212 99 20
Canna da zucchero»
2)
All’articolo 29, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*1), in particolare dell’articolo 12.
(*1)
GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.»
"
3)
All’articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso di produttori che, detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l’attività agricola minima.»
4)
L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:373:oj#art-1