Art. 1

In vigore dal 2 apr 2007
Il regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue. 1) All’articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione sono presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana, a partire dalla data di cui al paragrafo 5 del presente articolo e fino all’interruzione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.» 2) All’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se l’immissione in libera pratica non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione, lo Stato membro di immissione in libera pratica conserva una copia del titolo di importazione, ed eventualmente il documento complementare compilato secondo le disposizioni degli articoli 22 e 23, e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione. In tali casi il titolare del titolo di importazione conserva l’originale.» 3) All’articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) anteriormente al 1o marzo e con riferimento alla campagna di commercializzazione precedente o al periodo di consegna precedente, secondo i casi: i) il quantitativo totale effettivamente importato: — sotto forma di zucchero da raffinare, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, — sotto forma di zucchero non destinato alla raffinazione, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, — sotto forma di zucchero bianco; ii) il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.» 4) All’articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per le domande trasmesse ai sensi della lettera b) del primo comma e in deroga all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, i richiedenti possono trasmettere le loro domande di titoli di importazione alle autorità competenti di uno Stato membro nel quale essi non sono registrati ai fini dell’IVA. In tal caso il richiedente trasmette il suo accreditamento per l’attività di raffineria a tempo pieno conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (*1). (*1)   GU L 178 dell’1.5.2006, pag. 39.» " 5) All’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero per i quali non può fornire la prova, giudicata soddisfacente dall’autorità competente, che lo zucchero di cui al paragrafo 2, lettera c), non è zucchero importato non destinato alla raffinazione oppure, se si tratta di zucchero destinato alla raffinazione, che non è stato raffinato per motivi tecnici eccezionali o per causa di forza maggiore.» 6) All’articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Per ciascuna campagna di commercializzazione sono aperti contingenti tariffari per un quantitativo totale di 106 925 t di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10 , da importare come “zucchero concessioni CXL” al dazio di 98 EUR/t. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/07, il quantitativo è pari a 144 388 t di zucchero greggio di canna. 2.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d’origine nel modo seguente: — Cuba 58 969 t, — Brasile 34 054 t, — Australia 9 925 t, — altri paesi terzi 3 977 t. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/07, la ripartizione per paese di origine è la seguente: — Cuba 73 711 t, — Brasile 47 630 t, — Australia 17 369 t, — altri paesi terzi 5 678 t.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2007/371 — Testo vigente | Portale Normativo