Art. 1
In vigore dal 30 mar 2007
Nel regolamento (CE) n. 2042/2003, all'articolo 3 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, il mantenimento della navigabilità di un aeromobile in possesso di un permesso di volo è garantito sulla base delle disposizioni specifiche per il mantenimento della navigabilità definite nel permesso di volo rilasciato conformemente all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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