Art. 1

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

In vigore dal 30 mar 2007
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato come segue. 1) L' è sostituito dal seguente: « Omologazione di prodotti, parti e pertinenze 1.   È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nella parte 21. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nei capitoli H e I della parte 21. Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni del capitolo P della parte 21, tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell'aeromobile. 3.   Laddove nell'allegato (parte 21) si faccia riferimento all’applicazione e/o all’osservanza delle disposizioni dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione e uno Stato membro abbia deciso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), di tale regolamento, di non applicare detta parte fino al 28 settembre 2008, fino a tale data si applicano le norme nazionali corrispondenti. Articolo 2 bis Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità 1.   Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni: a) il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando: i) la sua base di omologazione era costituita: — dalla base dell'omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure — per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era: — uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo i codici di aeronavigabilità utilizzati e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento di base e dal presente regolamento, oppure — uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base ai codici di aeronavigabilità dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali codici di aeronavigabilità o l'esperienza in materia di assistenza o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 1592/2002 e dal presente regolamento. L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento; ii) i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto; iii) le direttive di aeronavigabilità applicabili erano quelle dello Stato di progettazione; b) il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando: i) il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a); ii) tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e iii) erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvate dallo Stato membro di registrazione; c) l'Agenzia stabilisce il certificato di omologazione per i prodotti non corrispondenti ai requisiti di cui alla lettera a) prima del 28 marzo 2007; d) L'Agenzia stabilisce la scheda tecnica acustica del certificato di omologazione per tutti i prodotti di cui alla lettera a) prima del 28 marzo 2007. Fino a tale decisione dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a rilasciare certificati acustici secondo le normative nazionali applicabili. 2.   Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue: a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato; b) non si applicano i punti 21A.15 lettere a), b) e c) della parte 21; c) in deroga al punto 21A.17(a) della parte 21, la base per la certificazione di omologazione del modello è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione; d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.20, lettere a) e b), della parte 21. 3.   Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere conforme al presente regolamento, si procede come segue: a) qualora un processo di approvazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento; b) non si applica il punto 21A.93 della parte 21; c) la base di certificazione applicabile è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica; d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.103 lettera a), comma 2) e lettera b) della parte 21. 4.   Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.433(a) della parte 21. 5.   Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento. Articolo 2 ter Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare 1.   Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento. 2.   Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue: a) qualora un processo di certificazione sia stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento; b) non si applicano i punti 21A.113 lettere a) e b) della parte 21; c) la certificazione di base applicabile è quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o dell'approvazione della modifica di grande entità; d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.115(a) della parte 21. Articolo 2 quater Proseguimento dell’attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri 1.   Con riferimento a un aeromobile che non si può considerare dotato di un certificato di omologazione rilasciato in conformità dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), per il quale uno Stato membro abbia rilasciato un certificato di aeronavigabilità prima che il regolamento (CE) n. 1702/2003 diventasse applicabile in tale Stato membro (5), che risultava presente nel registro di detto Stato membro a quella data e nel registro di uno Stato membro al 28 marzo 2007, le apposite specifiche di aeronavigabilità emanate in conformità del presente regolamento laddove si ritengono costituite dalla combinazione di quanto segue: a) la scheda tecnica di omologazione e la scheda tecnica acustica di omologazione, o documenti equivalenti, dello Stato di progettazione, a condizione che lo Stato di progettazione abbia concluso con l'Agenzia un accordo di lavoro, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1592/2002, ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità del progetto di detto aeromobile; b) i requisiti per la protezione ambientale elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili all’aeromobile in questione; c) le informazioni obbligatorie trasmesse dallo Stato di progettazione per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità. 2.   Le apposite specifiche di aeronavigabilità consentono il proseguimento del tipo di attività che l’aeromobile era autorizzato a effettuare al 28 marzo 2007 e sono valide fino al 28 marzo 2008, a meno che dette specifiche non siano sostituite da un’approvazione di progetto e ambientale rilasciata dall'Agenzia in conformità del presente regolamento. Certificati di aeronavigabilità limitata per l'aeromobile in questione sono rilasciati dagli Stati membri ai sensi del capitolo H della parte 21 quando sia attestata la conformità con dette specifiche. 3.   La Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al paragrafo 2 di un massimo di 18 mesi per aeromobile di un certo tipo, purché l'Agenzia abbia avviato un processo di certificazione di tale tipo di aeromobile anteriormente al 28 marzo 2008 e essa ritenga che tale processo possa concludersi entro il periodo addizionale di validità. In tale caso l'Agenzia notifica le proprie conclusioni alla Commissione. Articolo 2 quinquies Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze 1.   Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento. 2.   Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue: a) qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento; b) non si applica il punto 21A.603 della parte 21; c) i requisiti relativi ai dati applicabili ai sensi del punto 21A.605 della parte 21 sono quelli stabiliti dal pertinente Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione o dell’autorizzazione; d) gli accertamenti di conformità compiuti dal pertinente Stato membro si considerano effettuati dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.606(b), della parte 21. Articolo 2 sexies Permesso di volo Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l'Agenzia stabilisca prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 1592/2002 o dal presente regolamento. Il permesso di volo o altro certificato di aeronavigabilità rilasciati dagli Stati membri anteriormente al 28 marzo 2007 per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata rilasciati conformemente al presente regolamento si considerano come permesso di volo rilasciato conformemente al presente regolamento fino al 28 marzo 2008.» 2) L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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Omologazione di prodotti, parti e pertinenze (Art. 1 Regolamento (UE) 2007/375) — Testo vigente | Portale Normativo