Art. 1
In vigore dal 30 mar 2007
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente regolamento, per gara s’intende il concorso indetto mediante bandi; è dichiarato aggiudicatario di ciascuna partita il concorrente che ha presentato l’offerta più favorevole tra quelle conformi alle disposizioni del presente regolamento; il prezzo offerto è almeno uguale al prezzo minimo di vendita fissato dalla Commissione in conformità all’articolo 10, paragrafo 2.»;
2)
all’, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.»;
3)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Gli organismi d’intervento redigono e pubblicano un bando di gara conforme al disposto dell’articolo 12.»;
4)
all’articolo 7, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.»;
5)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante segnatamente, per ciascuna offerta, il numero della partita, la quantità offerta, il prezzo offerto nonché le relative maggiorazioni e detrazioni.
2. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
3. Per quanto concerne le gare per l’esportazione, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni.»;
6)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
1. Almeno quattro giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, gli organismi d’intervento pubblicano un bando di gara in cui sono indicati:
a)
le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;
b)
le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle diverse partite constatate al momento dell’acquisto da parte dell’organismo d’intervento o in occasione dei controlli effettuati successivamente;
c)
i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.
2. Gli organismi d’intervento garantiscono un’adeguata pubblicità del bando di gara, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.
3. Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte.
4. Il bando di gara e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione entro la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.»;
7)
nell’allegato, dopo la dicitura in lingua francese, è inserito il seguente trattino:
«— in irlandese: Onnmhairiú gránach ar muir, Airteagal 17a de Rialachán (CEE) 2131/93,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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