Art. 1

In vigore dal 29 mar 2007
Le domande di titoli di importazione presentate il 26 e il 27 marzo 2007, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono accettate fino a concorrenza del 24,897202 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 5 000 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.
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