Art. 1
In vigore dal 28 mar 2007
L’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:
1)
Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 1, punto ii), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.
2)
Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 2, punto i), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.
3)
L’appendice VI è sostituita dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:335:oj#art-1