Art. 1
In vigore dal 28 mar 2007
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal testo:
«1. I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti dall’emendamento 8 del volume I e dall’emendamento 5 del volume II dell’annesso 16 della convenzione di Chicago nella versione del 24 novembre 2005, fatte salve le appendici dell’annesso 16.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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