Art. 1
In vigore dal 28 mar 2007
1. Il campionamento e l'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene di cui alle parti 3, 4 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.
Storico versioni
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