Art. 1

In vigore dal 28 mar 2007
1.   Il campionamento e l'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene di cui alle parti 3, 4 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:333:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo