Art. 2

In vigore dal 27 mar 2007
I dati e i metadati forniti conformemente al regolamento (CE) n. 91/2003 sono trasmessi in formato elettronico al punto unico di ingresso per i dati presso la Commissione (Eurostat) da qualsiasi organizzazione designata dalle autorità nazionali. La trasmissione si baserà su una appropriata norma di scambio precisata da Eurostat.
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