Art. 17

Obblighi di notifica e segnalazione

In vigore dal 23 mar 2007
Obblighi di notifica e segnalazione 1.   Gli Stati membri comunicano entro 24 ore alla Commissione ogni caso di influenza aviaria o malattia di Newcastle riscontrato in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti. 2.   Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i seguenti dati: a) il numero di volatili importati attraverso gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti, suddiviso per specie e per stabilimento di allevamento di origine riconosciuto; b) informazioni sul tasso di mortalità dei volatili importati nel periodo compreso tra la fase della certificazione di polizia sanitaria nel paese di origine e la fine della quarantena; c) il numero di riscontri positivi per l’influenza aviaria, la malattia di Newcastle e l’infezione da Chlamydophyla psittaci nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti.
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