Art. 17
Obblighi di notifica e segnalazione
In vigore dal 23 mar 2007
Obblighi di notifica e segnalazione
1. Gli Stati membri comunicano entro 24 ore alla Commissione ogni caso di influenza aviaria o malattia di Newcastle riscontrato in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti.
2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i seguenti dati:
a)
il numero di volatili importati attraverso gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti, suddiviso per specie e per stabilimento di allevamento di origine riconosciuto;
b)
informazioni sul tasso di mortalità dei volatili importati nel periodo compreso tra la fase della certificazione di polizia sanitaria nel paese di origine e la fine della quarantena;
c)
il numero di riscontri positivi per l’influenza aviaria, la malattia di Newcastle e l’infezione da Chlamydophyla psittaci nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:318:oj#art-17