Art. 1

In vigore dal 20 mar 2007
1.   In Bulgaria e in Romania i primi trasformatori riconosciuti ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 ed i primi trasformatori che abbiano presentato una richiesta di riconoscimento non ancora concesso dall’autorità competente comunicano all’autorità competente, entro il 31 luglio 2007, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa in loro possesso al 30 giugno 2007. 2.   Le autorità competenti dei nuovi Stati membri produttori verificano sul posto l’esattezza delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 almeno presso il 50 % dei primi trasformatori di cui al paragrafo 1. 3.   I nuovi Stati membri produttori stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di assenza di comunicazioni o di comunicazioni tardive, incomplete o false. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 4.   I nuovi Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, la ricapitolazione delle quantità di scorte dei prodotti di cui al paragrafo 1 al 30 giugno 2007, se del caso adeguate a seguito delle verifiche di cui al paragrafo 2, nonché la ricapitolazione delle sanzioni applicate ai sensi del paragrafo 3.
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