Art. 1

In vigore dal 19 mar 2007
Il regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo è modificato come segue: 1) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell’ambito della gestione decentrata la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle risorse del FES secondo le modalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 fatta salva la delega di funzioni residue agli organismi di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»; 2) all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «La possibilità di espletare indirettamente le funzioni d’esecuzione, secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e dell’articolo 15, in caso di gestione decentrata si applica anche alla delega di funzioni residue agli organismi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»; 3) all’articolo 14, paragrafo 3, è inserito il seguente secondo comma: «La Commissione informa ogni anno il Consiglio dei casi e degli organismi interessati, fornendo un’adeguata motivazione per il ricorso alle agenzie nazionali.»; 4) all’articolo 54, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione ha obbligo di pagamento, a valere sulle risorse del FES, ogni qualvolta l’ordinatore competente: a) autorizza contratti e programmi a preventivo di cui all’articolo 80, paragrafo 4; b) autorizza convenzioni di sovvenzione.»; 5) all’articolo 74, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito delle operazioni finanziate dal FES a favore degli Stati ACP sono quelle definite nell’allegato IV dell’accordo ACP-CE.»; 6) gli articoli 76, 77 e 78 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 76 Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE ed alle condizioni previste dall’allegato IV dell’accordo, la Commissione provvede affinché sia garantita, a parità di condizioni, la più ampia partecipazione possibile alle gare per l’aggiudicazione degli appalti finanziati dal FES e garantisce il rispetto dei principi della trasparenza, della proporzionalità, della parità di trattamento e della non discriminazione. Articolo 77 Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE, la Commissione adotta le misure necessarie per istituire, analogamente a quanto disposto dal regolamento finanziario generale, una banca dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che si trovano, ai sensi del disposto dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE, in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e agli appalti finanziati dal FES. Articolo 78 Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE ed alle condizioni previste nell’allegato IV dell’accordo, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la pubblicazione delle gare d’appalto internazionali nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.»; 7) il titolo V è così rinominato: «APPALTI IN ECONOMIA E APPALTI IN AMMINISTRAZIONE DECENTRATA INDIRETTA»; 8) l’articolo 80 è sostituito dal seguente: «Articolo 80 1.   Il presente titolo disciplina gli appalti in economia e gli appalti in amministrazione decentrata indiretta di cui all’articolo 24 dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE. Si applica, in quanto compatibile, alla cooperazione finanziaria con i PTOM. 2.   Nel caso degli appalti in economia, i progetti ed i programmi sono eseguiti direttamente dai servizi pubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che permettano l’assunzione del personale supplementare necessario, come esperti nazionali dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della Comunità è limitata alla copertura di misure supplementari e spese d’esecuzione temporanee rigorosamente limitate alle necessità dell’intervento considerato. La gestione finanziaria di un progetto attuato in economia a norma del primo e del secondo comma è realizzata mediante conti di casse di anticipi gestiti da un amministratore e da un contabile, la cui nomina da parte dell’ordinatore nazionale deve essere preventivamente approvata dall’ordinatore competente della Commissione. 3.   Nel caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a), affidano compiti inerenti l’esecuzione dei progetti o dei programmi a organismi di diritto pubblico dello Stato o degli Stati ACP interessati ovvero a organismi di diritto privato giuridicamente distinti dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. In tal caso, l’organismo interessato provvede alla gestione ed all’esecuzione del progetto o del programma in luogo dell’ordinatore nazionale. I compiti così delegati possono includere il potere di stipulare contratti nonché la gestione dei contratti e la direzione dei lavori in nome e per conto dello Stato o degli Stati ACP interessati. 4.   Gli appalti in economia e gli appalti in amministrazione decentrata indiretta sono attuati sotto forma di un programma di interventi da realizzare e di una stima dei relativi costi, in prosieguo denominato “programma a preventivo”. Il programma a preventivo è un documento contrattuale che fissa i mezzi necessari in termini di risorse umane e materiali, il bilancio preventivo e le modalità tecniche ed amministrative d’attuazione per l’esecuzione di un progetto, in un periodo di tempo determinato, in economia, e possibilmente mediante l’aggiudicazione di appalti pubblici e la concessione di sovvenzioni specifiche. Ogni programma a preventivo è preparato dall’amministratore e dal contabile di cui al paragrafo 2 in caso di appalti in economia, o dall’organismo di cui al paragrafo 3 in caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta, ed è quindi approvato dall’ordinatore nazionale e dall’ordinatore competente della Commissione prima dell’avvio delle attività previste nel documento. 5.   Nell’ambito dell’attuazione dei programmi a preventivo di cui al paragrafo 4, le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni devono essere conformi a quelle enunciate, rispettivamente, ai titoli IV e VI. 6.   Le convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 51, paragrafo 3 devono contenere disposizioni in ordine all’esecuzione degli appalti in economia o degli appalti in amministrazione decentrata indiretta.»; 9) l’articolo 81 è modificato come segue: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In caso di appalti in amministrazione decentrata indiretta, l’ordinatore di cui all’articolo 73, paragrafo 1, lettera a) conclude una convenzione di concessione di servizio pubblico nell’affidare funzioni esecutive ad organismi di diritto pubblico dello Stato o degli Stati ACP interessati ovvero ad organismi di diritto privato che svolgono funzioni di servizio pubblico, e un contratto di servizi nell’affidare tali funzioni a organismi di diritto privato. La Commissione garantisce che la convenzione di concessione di servizio pubblico o il contratto di servizi stabiliscano:»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la definizione chiara e l’esatta delimitazione dei poteri delegati all’organismo interessato e dei poteri attribuiti all’ordinatore nazionale;»; c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) uno strumento di revisione a posteriori e di sanzione finanziaria qualora le concessioni di finanziamento o le aggiudicazioni di appalti decise dall’organismo interessato non corrispondano alle procedure definite alla lettera c);».
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