Art. 2
In vigore dal 16 mar 2007
1. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato a un massimo di 2 110 371 tonnellate, ripartite come segue:
a)
171 917 tonnellate per la Bulgaria;
b)
256 582 tonnellate per la Francia;
c)
43 250 tonnellate per l’Italia;
d)
308 488 tonnellate per il Portogallo;
e)
285 135 tonnellate per la Romania;
f)
16 941 tonnellate per la Slovenia;
g)
51 835 tonnellate per la Finlandia;
h)
976 223 tonnellate per il Regno Unito.
2. L’importo fissato al paragrafo 1 viene adattato in caso di applicazione dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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