Art. 2

In vigore dal 16 mar 2007
1.   Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato a un massimo di 2 110 371 tonnellate, ripartite come segue: a) 171 917 tonnellate per la Bulgaria; b) 256 582 tonnellate per la Francia; c) 43 250 tonnellate per l’Italia; d) 308 488 tonnellate per il Portogallo; e) 285 135 tonnellate per la Romania; f) 16 941 tonnellate per la Slovenia; g) 51 835 tonnellate per la Finlandia; h) 976 223 tonnellate per il Regno Unito. 2.   L’importo fissato al paragrafo 1 viene adattato in caso di applicazione dell’, paragrafo 3.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2007/290 — Testo vigente | Portale Normativo