Art. 1

In vigore dal 16 mar 2007
In deroga all’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1043/2005, le merci ottenute prima della data dell’adesione in stabilimenti della Bulgaria e della Romania autorizzati ad esportare nella Comunità prima della data dell’adesione ed esportate dalla Comunità nel periodo tra la data dell’adesione e il 31 dicembre 2007 possono beneficiare di una restituzione all’esportazione, a condizione che soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2007/30/CE.
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