Art. 2
In vigore dal 15 mar 2007
All’ del regolamento (CE) n. 582/2004, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (*1), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Liechtenstein, comuni di Livigno e Campione d’Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.
Storico versioni
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