Art. 1

In vigore dal 15 mar 2007
Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:273:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo