Art. 1
In vigore dal 9 mar 2007
1. Per le esportazioni di prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0405 , effettuate a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per le quali l’esportatore non può fornire le prove di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione di una copia del documento di trasporto e di uno dei documenti elencati nell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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