Art. 9
Modifiche delle convenzioni di finanziamento pluriennali
In vigore dal 8 mar 2007
Modifiche delle convenzioni di finanziamento pluriennali
1. Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali il testo dell', paragrafo 8, è sostituito dal seguente:
«Il pagamento del saldo del programma viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:
a)
se l'ordinatore nazionale presenta alla Commissione, entro il termine di pagamento fissato nella convenzione di finanziamento annuale definitiva, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute conformemente all' della presente sezione;
b)
se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
c)
dopo che è stata adottata la decisione di cui all' della presente sezione.
Il pagamento non pregiudica l'adozione di una successiva decisione ai sensi dell' della presente sezione.»
2. Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all', paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.»
3. Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali il testo dell', paragrafo 7, è sostituito dal seguente:
«L'importo da recuperare a seguito delle decisioni di liquidazione di conformità è comunicato all'ordinatore nazionale, che, a nome degli Stati membri, provvede a che sia accreditato sul conto Sapard, in euro, entro due mesi dalla data di adozione della decisione di liquidazione di conformità.
La Commissione può tuttavia decidere, caso per caso, che qualsiasi importo da accreditarle sarà compensato da pagamenti che essa deve effettuare agli Stati membri nel quadro di uno strumento comunitario.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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