Art. 1

In vigore dal 6 mar 2007
1.   Per ogni periodo di rendicontazione gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) il quantitativo di banane prodotte nella Comunità che viene commercializzato: i) nella regione di produzione; ii) al di fuori della regione di produzione; b) i prezzi di vendita medi sui mercati locali di banane verdi prodotte nella Comunità che vengono commercializzate nella rispettiva regione di produzione; c) i prezzi di vendita medi delle banane verdi nella fase di consegna nel primo porto di scarico (merci non scaricate) per le banane prodotte nella Comunità che vengono commercializzate nella Comunità al di fuori della rispettiva regione di produzione; d) le previsioni relative ai dati di cui ai punti a), b) e c) per i due periodi di rendicontazione successivi. 2.   Le regioni di produzione sono: a) Isole Canarie; b) Guadalupa; c) Martinica; d) Madera, Azzorre e Algarve; e) Creta e Laconia; f) Cipro. 3.   I periodi di rendicontazione di ogni anno civile sono: a) da gennaio ad aprile incluso; b) da maggio ad agosto incluso; c) da settembre a dicembre incluso. Le comunicazioni relative ad ogni periodo di rendicontazione sono effettuate al più tardi entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo medesimo. 4.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema informatico indicato dalla Commissione.
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