Art. 1

Copertura delle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1

In vigore dal 1 mar 2007
Il regolamento (CE) n. 1216/2003 è modificato come segue: 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Copertura delle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 1.   Per quanto riguarda gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 2, i dati per l'indice del costo del lavoro relativo alle sezioni L, M, N e O della NACE rev. 1 sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2007 e per tutti i trimestri successivi. 2.   Per quanto riguarda i seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia e Svezia, i dati sono prodotti e trasmessi per il primo trimestre del 2009 e per tutti i trimestri successivi. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le serie destagionalizzate e corrette per i giorni lavorativi, di cui all', paragrafo 2, lettera c), sono prodotte e trasmesse non appena saranno disponibili serie comprendenti quattro anni di dati.»; 2) l'allegato III è soppresso; 3) il punto 6 dell'allegato IV è sostituito dal seguente: «6) Il primo anno di riferimento è l'anno 2000, se l'indice del costo del lavoro è pari a 100. Qualora gli indici delle sezioni L, M, N e O della NACE non siano disponibili per l'anno 2000, i primi indici disponibili sono fissati a un livello che si avvicina alla media annuale delle sezioni da C a K della NACE.».
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